La legge contenente disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 30 maggio. Il provvedimento entrerà in vigore dal prossimo 14 giugno.
Legge sul bullismo, cosa dovranno fare le scuole
Il provvedimento prevede una delega legislativa al governo per l’adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo entro un anno dalla data di entrata in vigore. Prevista l’assistenza psicologica e giuridica delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo e ai loro parenti, il numero Emergenza infanzia 114 accessibile gratuitamente e attivo h24, l’adozione da parte delle scuole di un codice di prevenzione e dello psicologico di sostegno.
Come riporta Ansa si prevede l’istituzione, entro 30 giorni, di un tavolo tecnico al ministero dell’Istruzione che redige un piano di azione per il contrasto di bullismo e cyberbullismo con una serie di linee guida che tutti gli istituti scolastici adottano attraverso un proprio codice interno. Le scuole istituiscono anche un tavolo di monitoraggio con rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie e degli esperti del settore.
Istituita inoltre, il 20 gennaio, giorno di nascita di Willy Monteiro Duarte, vittima di un pestaggio a settembre 2020 e medaglia d’oro al valor civile, la Giornata del rispetto.
Devis Dori (Avs): “Compimento di oltre cinque anni di lavoro”
Ecco le dichiarazioni del primo firmatario della legge, Devis Dori, di Alleanza Verdi Sinistra, in aula: “Il ddl approvato affonda le sue radici nella scorsa legislatura, in una proposta di legge a mia prima firma depositata nel gennaio 2019, poi approvata alla Camera il 29 gennaio 2020: in quel caso, però, l’iter si bloccò al Senato. All’inizio di questa legislatura, quindi l’ho immediatamente ripresentato e ne ho chiesto la trattazione con urgenza. Si tratta quindi del compimento di oltre 5 anni di lavoro.
Il fatto che il testo sia stato approvato all’unanimità è un ulteriore motivo di orgoglio sia perché sono stato in grado di mediare anche tra le diverse posizioni dei gruppi parlamentari sia perché mandiamo al Paese un messaggio di compattezza della politica su un tema così importante. Possiamo dire ai nostri giovani, ai nostri studenti, che non sono soli, che lo Stato se ne fa carico e cerca di fornire tutti gli strumenti possibili.
Con questa legge vengono potenziati tutti gli strumenti attivabili contro il bullismo, che sono 5: prevenzione, contrasto, emersione, monitoraggio, sensibilizzazione. Certamente il primo strumento deve essere sempre la prevenzione, coinvolgendo ragazzi minorenni, quindi agendo sugli aspetti educativi: ma, come sappiamo, qualcosa potrebbe sempre sfuggire alle maglie della prevenzione. La vera sfida allora è l’equilibrio tra prevenzione e contrasto. Il contrasto si attua attraverso una sanzione che, però, deve essere soprattutto di natura rieducativa, in ambito amministrativo e non penalistico. Alla prevenzione e al contrasto dobbiamo però dare sempre più centralità a un terzo elemento: la emersione degli episodi di bullismo. Cioè, far emergere questi episodi tempestivamente, prima che sfocino in qualcosa di più grave. A questi elementi ne aggiungo un altro altrettanto importante: il monitoraggio del fenomeno. È infatti fondamentale avere una fotografia esatta di questo fenomeno, per poter pensare di intervenire efficacemente ed adeguatamente. Infine la sensibilizzazione, cioè efficaci iniziative comunicative e pubblicità progresso.
Tutto ciò verso una piena consapevolezza di cosa sia il bullismo. Solo quando si dà il nome giusto a ogni cosa è possibile intervenire efficacemente. E, devo ammettere, che oggi i nostri ragazzi, i nostri studenti, hanno un livello di consapevolezza maggiore su cosa sia il bullismo rispetto alle precedenti generazioni, che invece – purtroppo – spesso – lo riconducevano ancora all’ambito dello scherzo, della ragazzata, o – peggio ancora – del ‘l’abbiamo fatto tutti’. Invece il bullismo va definito per quello che, cioè violenza.
“Questo legge ci lascerà in ogni caso in eredità un ulteriore impegno e dovere nei confronti dei nostri giovani: noi finora abbiamo studiato gli strumenti per prevenire e contrastare il bullismo. Ma poi dovremo compiere un ulteriore step. Lavorare sugli effetti psicofisici causati dal bullismo. Quali sono gli effetti del bullismo sulla vittima? Quali le ferite? Come si rimarginano – se si rimarginano – quelle ferite? E allora dovremo, ad esempio, indagare ad esempio il rapporto fra bullismo e i disturbi del comportamento alimentare. Il bullismo, causando una sofferenza psicologica profonda, può contribuire allo sviluppo di una patologia alimentare, in quanto essa è espressione di un dolore ed è un meccanismo di difesa dallo stesso. Il bullismo, quindi, pur non essendo l’unico fattore, può certamente contribuire in modo significativo a sviluppare un Disturbo Alimentare. Secondo uno studio il 65% delle persone con disturbi alimentari afferma che il bullismo ha contribuito alla propria condizione. L’insorgenza di patologie alimentari è particolarmente frequente nei bambini e negli adolescenti che sono stati vittime di bullismo per il loro corpo e la loro forma fisica.
“Proteggere le vittime di bullismo, non significa abbandonare i bulli, ma proteggere i bulli stessi dal disagio che manifestano con i propri atti violenti. Chiunque potenzialmente può provocare dolore agli altri, riconoscerlo è il primo passo per sapersi fermare in tempo utile. Per vincere questa sfida bisogna combattere l’anticultura del preconcetto, dello stereotipo, della perfezione a tutti i costi. Dobbiamo dire con forza che il bullismo non è un gioco, non è uno scherzo, ma è violenza che lascia ferite profonde.
La causa di qualsiasi forma violenza è l’ignoranza, l’indifferenza, l’omertà, i pregiudizi. E per tutto questo c’è una sola soluzione: la cultura. Cultura della legalità, cultura del rispetto. Se con questo lavoro saremo riusciti a salvare anche solo un ragazzo, una ragazza, allora vorrà dire che avremo fatto il nostro dovere. Ce l’ho messa tutta e ne è valsa la pena”.
Legge bullismo, ecco cosa prevede
- la legge 71 del 2017, che sinora si occupava solo di cyberbullismo, viene estesa anche al bullismo, anche in considerazione del fatto che il bullismo è ben più diffuso del cyberbullismo. Il bullismo “offline” è estremamente insidioso perché passa sotto traccia, si nasconde tra i sorrisi di derisione, tra le offese sussurrate, tra le azioni di isolamento dal gruppo. Si dà quindi copertura legislativa anche al bullismo “offline”;
- ogni Istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia, dovrà adottare un codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo. Nei Regolamenti di istituto dovranno essere recepite le procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo;
- ogni Istituto scolastico dovrà istituire un tavolo permanente di monitoraggio, del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore;
- si riconosce l’importanza di prevedere e incentivare l’istituzione negli istituti scolastici sia di servizi di sostegno psicologico agli studenti per prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio;
- al Dirigente scolastico viene riconosciuto un ruolo più incisivo e strutturato per la gestione di episodi di bullismo che coinvolgono gli studenti, anche segnalando i casi più gravi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per l’attivazione di misure di natura amministrativa;
- viene creato un nuovo strumento chiamato “Progetto di intervento educativo” predisposto dal Tribunale per i minorenni, a fronte di condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui. Pertanto è uno strumento efficace non solo nei casi di bullismo, ma in tutte quelle circostanze in cui ci sono comportamenti che manifestano pericolosità sociale. Questo progetto disposto dal Tribunale viene poi gestito e verificato dai servizi sociali, anche con la possibile partecipazione del nucleo familiare, e ha una finalità rieducativa e riparativa e può prevedere anche lo svolgimento di attività di volontariato sociale o la partecipazione a laboratori teatrali, laboratori di scrittura creativa, corsi di musica, lo svolgimento di attività sportive e artistiche. Trattandosi di “misure amministrative” del Tribunale per i minorenni e non “sanzioni penali” sono misure applicabili anche ai minori di 14 anni d’età. Quindi, non c’è una “condanna” in senso stretto, ma unpercorso da dover intraprendere. Particolarmente importante è anche il riferimento agli atti aggressivi nei confronti degli animali che – solo apparentemente – paiono estranei al tema del bullismo. In realtà è scientificamente dimostrata la correlazione fra gli atti di violenza sugli animali e la violenza sulle persone: nella grande maggioranza dei casi, chi compie atti di violenza sulle persone è già passato da azioni di crudeltà su animali in una continua escalation, pertanto se si attribuisse il giusto peso agli atti di crudeltà su animali, con una risposta sociale adeguata, si potrebbero evitare anche tanta violenza sulle persone in prospettiva futura. Le misure amministrative del Tribunale per i minorenni, così congegnate, anche con l’esplicito riferimento ai possibili percorsi di mediazione, con il coinvolgimento della vittima nella misura in cui lo sceglie liberamente, rappresentano il giusto equilibrio tra prevenzione e contrasto del bullismo. Nei casi in cui il “progetto di intervento educativo” non dovesse sortire gli effetti auspicati, il Tribunale per i minorenni potrebbe applicare misure più restrittive, quali l’affidamento del minorenne ai servizi sociali e, nei casi più gravi, il collocamento del minorenne in comunità;
- viene potenziato il numero 114 “Emergenza infanzia!” gestito da Telefono azzurro, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, informare prontamente l’organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata. Inoltre, attraverso un’APP offerta gratuitamente dal servizio 114 sarà prevista una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell’utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea;
- viene previsto un monitoraggio periodico obbligatorio da parte dell’Istat che deve ogni 2 anni svolgere una rilevazione su bullismo e cyberbullismo per misurarne le caratteristiche fondamentali e individuare i soggetti più esposti al rischio;
- si istituisce la “Giornata del Rispetto” fissata al 20 gennaio di ogni anno (data di nascita di Willy Monteiro Duarte), quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica, del contrasto ad ogni forma di discriminazione e prevaricazione;
- si prevede l’inserimento di un esplicito riferimento nei contratti di telefonia mobile (attivazione di un numero telefonico dato in uso ai figli) delle responsabilità civili dei genitori per i danni provocati dai figli minorenni in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l’uso della rete;
- si introduce nel “Patto educativo di corresponsabilità” già previsto dal c.d. Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998) un esplicito impegno per le famiglie a collaborare con la scuola per consentire l’emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia;
- si prevedono periodiche campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione (es. pubblicità progresso) sull’uso consapevole del Web da parte della Presidenza del Consiglio.