Fino alle ore 23,59 del 10 giugno 2024 gli aspiranti all’inserimento/aggiornamento/trasferimento nelle GPS potranno accedere all’istanza “Graduatorie provinciali e di istituto di supplenza aa.ss. 2024/25 e 2025/26 sempre disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Per la compilazione si accede al Portale Unico del reclutamento all’indirizzo www.inpa.gov.it.
Allo scopo, è necessario essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE) oltre ad essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza“.
Il Ministero ha predisposto un’apposita pagina contenente tutte le indicazioni per presentare l’istanza, nella quale sono anche pubblicate alcune faq. Tra queste segnaliamo le ultime:
61. Sono iscritto in GaE per una classe di concorso della scuola secondaria e, per la medesima provincia, sto compilando la domanda di iscrizione in I fascia GPS per il sostegno medesimo grado, ma il sistema mi impedisce di dichiarare l’abilitazione, conseguita nel 2001, al punto B.1.b della tabella A7. Quale procedura devo seguire per ottenere il riconoscimento del punteggio di cui ai punti A1 e A2 della Tab A3, cui la Tabella 7, punto B.1.b rinvia?
Poiché il punteggio di cui alla Tab7 punto B1 viene calcolato in automatico dalla corrispondente graduatoria di I fascia GPS, qualora quest’ultima non sia presente, a chiusura istanza gli Uffici territoriali competenti procederanno ad attribuire il punteggio di abilitazione spettante, secondo le istruzioni che saranno fornite dalla competente Direzione generale per il personale scolastico.
62. Ho superato il Concorso ordinario di cui al D.D. n. 498 del 21 aprile 2020. Posso dichiararlo quale “ulteriore abilitazione sullo specifico posto”, ai sensi del punto B.12 delle tabelle di valutazione A1?
No; il concorso ordinario per la scuola dell’infanzia e primaria non è abilitante, in quanto l’abilitazione costituisce titolo di accesso alla procedura concorsuale. Il titolo potrà invece essere dichiarato al punto B.1.
Qualora il titolo sia stato già dichiarato al punto B.12, gli Uffici territoriali competenti, a chiusura istanza, lo rimuoveranno secondo le istruzioni che verranno fornite dalla competente Direzione generale per il personale scolastico.
63. Ho conseguito l’abilitazione per aver superato un concorso ordinario e l’ho utilizzata per iscrivermi alle graduatorie di I fascia, fruendo anche del punteggio aggiuntivo di cui al punto A.2 della tabella A3. Posso dichiarare lo stesso concorso anche al punto B.6?
Sì, avendo l’OM 88/2024 recepito la proposta del CSPI di attribuire il punteggio anche nel caso in cui il superamento di un concorso ordinario abilitante sia già utilizzato come titolo di accesso, al fine di valorizzare la partecipazione a prove concorsuali selettive.