Home Politica scolastica La mobilità prevista nel ddl scuola è di fatto inapplicabile

La mobilità prevista nel ddl scuola è di fatto inapplicabile

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Secondo quando previsto dal ddl scuola all’art.7 comma 4, la mobilità dei docenti subirebbe una rivoluzione di carattere epocale. Di fatto, se questa disposizione del DDL passasse così come è, tutta l’ attuale disciplina contrattuale  sulla mobilità verrebbe abrogata, compresa la mobilità annuale con cui si disciplinano utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.
Questo particolare comma ha mandato nel panico diversi docenti, che adesso vedono nella mobilità per l’anno scolastico 2015-2016, l’ultima chance per trasferirsi  e ricongiungersi ai familiari. Ma è giustificato il panico che si sta diffondendo sulla mobilità?
Cominciamo con il dire che la norma non è per nulla chiara e non entra nel merito minimamente della complessità tecnica della mobilità. Il comma 4 dell’art.7 di questo ddl scuola, sembra scritto da qualcuno che di mobilità scuola non ha nessuna idea, e che non conosce l’articolazione e la complessità normativa della disciplina.
Ma cosa è scritto in questo comma? Questa futura norma definirebbe i ruoli del personale docente, attualmente definiti su scuola, su base regionale, articolati in albi territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Anche se inizialmente al personale docente già assunto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la disciplina dell’iscrizione negli albi territoriali, bisogna sapere che in caso un docente dovesse fare domanda di mobilità territoriale e professionale, sarebbero  iscritti in tali albi e quindi reclutati in base alla decisione benevola dei dirigenti delle scuole di quel territorio. La questione è in verità molto più complessa di quella che appare e sembra che tale meccanismo sia non solo discutibile sul piano formale ma di fatto anche inapplicabile.
Prendiamo il caso di tutti i docenti soprannumerari degli ultimi otto anni, che hanno il diritto di precedenza per il rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, cosa fanno rientrano per concessione di un dirigente scolastico? Totò si lascerebbe scappare un più che legittimo: “Ma mi faccia il piacere”.
Prendiamo tutti gli altri casi di precedenze di cui all’art.7 del CCNI del 23 febbraio 2015, che hanno il diritto, se esiste una disponibilità di cattedra, di ottenere il trasferimento richiesto.  E tutti coloro che vengono a trovarsi in mobilità d’ufficio, anche a causa dei dimensionamenti, dovranno sperare nella clemenza o nell’amicizia di qualche dirigente scolastico per trovare un altro posto nello stesso territorio? E poi salterebbero le tre fasi ( comunale, provinciale e interprovinciale) dei trasferimenti e non si terrebbe conto dell’anzianità e della continuità del servizio. Il sistema proposto nel ddl scuola provocherebbe uno stato di anarchia totale, dove la soggettività della scelta del dirigente scolastico prenderebbe il posto dell’oggettività dei punteggi di graduatoria. Questi sono solo alcuni dei motivi per cui pensiamo che la norma sulla mobilità dei docenti, così come è stata presentata nel ddl, non è di fatto applicabile. Si suggerisce a chi, in Parlamento, è esperto di scuola di proporre emendamenti incisivi e che abbiano una logica applicabilità. Per adesso possiamo dire che, almeno in questo punto del ddl, si nota una certa superficialità normativa che si scontra con la realtà esistente.