Con una decisione che non si esita a definire “storica” la Cassazione (ordinanza 15415/2024) ha di fatto dichiarato illegittima la prassi dell’Amministrazione di non pagare le ferie ai precari con contratto al 30 giugno, sul presupposto che gli stessi avrebbero fruito -a loro insaputa- delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni (vacanze di Pasqua e di Natale, ponti, chiusura scuole per elezioni o causa neve) oppure nel mese di giugno dopo gli scrutini.
L’Amministrazione ha il dovere di informare ufficialmente il dipendente della necessità di presentare domanda di ferie
Non solo, lo deve avvertire che -in mancanza– perderà il diritto alla monetizzazione.
Se non lo ha fatto, il dipendente ha diritto alla monetizzazione delle ferie.
Il principio affermato dalla Cassazione
Si trascrive di seguito il principio affermato dalla Corte.
Una valanga di ricorsi
E’ facile prevedere che dopo tale pronuncia partiranno migliaia di ricorsi, non solo di docenti precari, ma anche di quelli attualmente in ruolo, in quanto in materia di ferie opera la prescrizione decennale.