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Prove concorsuali e conoscenza degli esiti: primato della privacy sulla trasparenza o altro?

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Con riferimento ai concorsi per docenti in corso di svolgimento segnalo una procedura che pare comune a tutti gli USR e che prevede che l’esito della prova orale sia conoscibile da ciascun candidato tramite il portale inPA, come peraltro indicato dal bando di reclutamento ma che non si dia luogo a pubblicazione degli esiti delle singole sessioni di prove orali.

Diversi USR si sono limitati alla pubblicazione sul proprio sito di un semplice avviso che informa di tale modalità.

Tutto ciò sembra ignorare, a scapito della trasparenza sullo svolgimento della procedura concorsuale, quanto stabilito in modo nitido, e non certo interpretabile dagli USR o dalle singole commissioni, con il Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.150 del 29/6/2023 che modifica il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il DPR 16 giugno 2023, n. 82 (Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) e precisamente l’art.1, lett. g, punto 5 così recita con riferimento allo svolgimento delle prove orali: “Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati ai sensi del comma 3, con l’indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con le modalità di cui all’articolo 4, comma 6. L’elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell’amministrazione che ha bandito il concorso“.

Come risulta di tutta evidenza da quanto sopra riportato la norma regolamentare è chiara: la comunicazione al candidato della votazione da lui riportata deve essere immediata e chiaramente il modo individuato è quello del portale del reclutamento, come indicato nello stesso Regolamento, come sembra venir fatto ma, contestualmente, la stessa norma che stabilisce la comunicazione immediata al candidato stabilisce anche che l’elenco dei candidati partecipanti alla sessione con le votazioni attribuite deve essere giornalmente pubblicato sul sito dell’amministrazione che ha indetto il concorso.

L’obbligo di pubblicazione riguarda dunque l’elenco con i voti e non l’avviso delle modalità con cui si effettuerà la comunicazione individuale al singolo candidato come invece sembra venga fatto dagli USR.

Tale prescrizione è stata finora completamente disattesa dalle commissioni e dagli USR, pregiudicando il diritto dei partecipanti ai concorsi di rendersi conto dell’operato delle commissioni potendo confrontare il proprio esito con quello degli altri candidati che hanno partecipato alla medesima sessione di prove orali, come sempre accaduto nelle prove concorsuali precedenti. Il vulnus di trasparenza sull’operato delle commissioni credo sia comprensibile a tutti ma tale modalità stranamente finora non ha sollevato proteste da parte di nessuna organizzazione sindacale o da organi di stampa.

Perche? Quale presunto diritto alla privacy, peraltro non previsto da nessuna norma come ampiamente sopra dimostrato citando l’ultima normativa vigente in tema di regolamentazione dei concorsi pubblici, si è voluto tutelare con tale discutibile prassi?

L’incomprensibilità di tale operato dell’Amministrazione scolastica risulta ancora più evidente se si pensa che il DPR 82/2023 è stato pienamente applicato per quanto riguarda la comunicazione individuale ai candidati tramite il portale inPa mentre viene sistematicamente disattesa la pubblicazione dell’elenco dei partecipanti a ciascuna sessione di prova orale con relativa valutazione come prescritto dallo stesso Dpr.

Ricordo che, fermo restando la discrezionalità delle commissioni nella formulazione dei giudizi e nell’attribuzione dei voti, tale potere discrezionale trova un limite nel rispetto delle norme che regolano l’accesso al pubblico impiego e nel controllo pubblico dell’operato delle commissioni che ovviamente è penalizzato, se non impedito, da un simile operato. Né tanto meno si può pensare che l’unica forma a tutela dei partecipanti ai concorsi pubblici possa essere il diritto di accesso alla documentazione concorsuale e l’accesso civico visto quanto espressamente previsto dal citato Dpr 82/2023sulla pubblicazione giornaliera degli esiti delle prove orali.

E inoltre domando: è così sicura l’amministrazione scolastica, dal Ministero agli USR, di un simile operato da non temere neanche un possibile contenzioso che potrebbe rischiare di invalidare l’intera procedura concorsuale?

Marco Parri

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