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Assegnazioni provvisorie 2024, le lavoratrici madri hanno precedenza senza obbligo di ricongiungimento al figlio di età minore di sei anni

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Una docente lavoratrice madre, residente con il figlio minore di 6 anni nella provincia di Varese, chiede se può fare domanda di assegnazione provvisoria in provincia di Catanzaro per ricongiungersi al genitore ultrasessantacinquenne avvalendosi della precedenza per avere un figlio di età di 4 anni. Leggendo la normativa di riferimento sulle assegnazioni provvisorie, ovvero il CCNI utilizzazioni 2019-2022 e l’ipotesi di intesa del 27 giugno 2024 che dà ultrattività al suddetto CCNI, la risposta è affermativa. La docente in questione ha diritto al ricongiungimento al genitore, utilizzando l’assegnazione provvisoria interprovinciale verso Catanzaro ad avere riconosciuti 10 punti (6 per il ricongiungimento al genitore ultrasessantacinquenne e 4 punti per il figlio di età inferiore ai 6 anni) e inoltre ha diritto al riconoscimento della precedenza per essere lavoratrice madre.

Lavoratrice madre e diritto di precedenza

L’art.8 del CCNI utilizzazioni 2019-2022 definisce le precedenze utilizzabili per le domande di assegnazione provvisoria 2024-2025. Nel comma 1, punto IV lettera l) in cui è scritto: “ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs 151/01 lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole. Ai sensi del D.lgs 80/15 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia”, si stabilisce che le lavoratrici madri e i lavoratori padri di figli di età entro i 6 anni, godono di precedenza nella mobilità annuale.

Nessun obbligo di ricongiungersi al figlio

Per fruire della precedenza prevista per i lavoratori padri o lavoratrici madri non c’è nessun obbligo di chiedere il ricongiungimento al figlio, lo si può chiedere anche, se si desidera, al coniuge o al genitore. Cosa diversa è per altre precedenze relative all’assistenza per chi è destinatario dell’art.33 commi 5 e 7 della legge 104/92, in tal caso per l’art.8, comma 1 punto IV lettere g), h), i) e n), allora il ricongiungimento è condizionato alla persona da assistere per potere fruire della precedenza. Ma è importante sottolineare per evitare errori nella domanda, la precedenza per i figli di età inferiore ai 6 anni, non pretende nessun obbligo di ricongiungimento con il figlio che è motivo di tale precedenza.

Ricongiungimento al genitore

Quindi la docente che risiede a Varese con il proprio figlio di età di 4 anni, potrà tranquillamente fare domanda di assegnazione provvisoria verso la provincia di Catanzaro per ricongiungimento al genitore ultrassesantacinquenne, potrà, altresì, fruire della precedenza di avere un figlio di età minore di 6 anni (tale condizione sarebbe anche favorevole ad eliminare il vincolo di mobilità triennale in caso ci fosse) e potrà fruire dei 10 punti per il ricongiungimento e l’esistenza del figlio.