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Assegnazione provvisoria 2024, si può chiedere anche per altre classi di concorso o tipi di posto per cui si possiede l’abilitazione

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Una docente ci chiede se in fase di richiesta di assegnazione provvisoria interprovinciale può chiedere anche altre classi di concorso per cui ha l’abilitazione e se potrà chiedere anche i posti di sostegno visto che ha un anno di supplenza fatto su posto di sostegno. La stessa docente ci dice che ha superato il suo anno di prova nel 2015/2016. La risposta è affermativa per le altre classi di concorso, mentre per i posti di sostegno, visto che è sprovvista di specializzazione, potrà fare domanda ma sarà trattata in fase 41, ovvero dopo tutti gli specializzati anche quelli non di ruolo a cui vengono accantonati i posti di sostegno.

Normativa di riferimento

La docente può chiedere assegnazione provvisoria per altre classi di concorso ai sensi dell’art.7, comma 4 del CCNI utilizzazioni 2019-2022. In tale norma è scritto: “L’assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 4 del C.C.N.I. 6.3.2019, ovvero per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo di specializzazione, fatto salvo il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato. La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. Nelle domande di assegnazione provvisoria i posti di sostegno e i posti di tipo speciale concorrono ai fini del rispetto del vincolo quinquennale di servizio su tale tipologia di posti. L’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso, secondo l’ordine previsto dalla sequenza operativa di cui all’allegato 1”.

Come abbiamo visto nella norma succitata, i posti di sostegno sono esprimibili se si è in possesso dello specifico titolo di specializzazione, mentre nel comma 14 dell’art.7 del CCNI utilizzazioni 2019-2022, si considera quanto segue: “L’assegnazione provvisoria può essere infine richiesta per altra provincia per posti di sostegno anche dai docenti non in possesso di titolo di specializzazione, purché stiano per concludere i percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno.
Hanno la priorità i beneficiari della precedenza di cui al punto IV lettera g), lettera l) e lettera m) del successivo articolo 8.
L’assegnazione di cui al presente comma è disposta in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive”.

Fase di trattamento n.41

In buona sostanza il docente di ruolo non specializzato, ma con un anno di servizio su sostegno, anche a tempo determinato, potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, ma sarà assegnato ad un posto di sostegno solo in coda a tutti gli specializzati, compresi i docenti specializzati in attesa di una supplenza da GaE o anche da GPS e relative graduatorie di Istituto. Nel caso dei posti destinati ai precari specializzati, l’ufficio scolastico provinciale farà un accantonamento dei posti sulla base del numero di docenti specializzati inseriti nelle GaE e nelle GPS.