Dal professore Salvatore Nocera, uno dei migliori esperti italiani di inclusione e disabilità riceviamo e pubblichiamo.
La Camera dei deputati in sede legiferante ha approvato il testo del DL 71/2024 introducendo degli emendamenti significativi, anche proprio con riguardo agli articoli 6 e 7: il primo riguardante i nuovi compiti attribuiti all’Indire per specializzare una particolare categoria di insegnanti di sostegno, ed il secondo concernente la riserva spettante al Ministero dell’Istruzione e del Merito con riguardo alla validità dei titoli stranieri di specializzazione per il sostegno da utilizzare in Italia.
Già sono intervenuto su Superando il 17 giugno e il 3 luglio segnalando i punti controversi degli articoli 6 e 7 e manifestando la mia contrarietà a tali articoli. Ora, a seguito dei nuovi emendamenti introdotti in sede legislativa, sento il dovere di intervenire, dal momento che il Senato in seconda lettura approverà a scatola chiusa il testo approvato alla Camera al fine di non far decadere la validità del dl, che deve essere definitivamente approvato entro il 31 luglio prossimo.
- Come è noto, l’articolo 6 del dl prevede l’attribuzione del titolo di specializzazione ai supplenti che abbiano svolto negli ultimi cinque anni almeno tre anni di attività di sostegno senza il possesso della prescritta specializzazione, purché svolgano 30 crediti universitari (cfu) presso l’Indire da solo o in convenzione con le università. A tale decreto, vari soggetti tra cui la SIPES e la FISH avevano presentato emendamenti non presi in considerazione dalla maggioranza della camera. Su questo fatto, la SIPES il giorno successivo all’approvazione, il 18 luglio scorso, ha diramato un comunicato di grave disappunto.
I docenti di sostegno specializzati con i normali TFA di 60 cfu hanno indetto un sit-in di protesta a Roma per lo stesso 17 luglio scorso, e ne hanno indetto uno ulteriore per il 30 luglio, lamentando la palese disparità di trattamento favorevole ai nuovi docenti di sostegno che così godranno di un illegittimo beneficio ai loro danni.
Anche la FISH con un comunicato del 17 luglio ha lamentato il mancato accoglimento dei propri emendamenti tendenti ad aumentare a 50 il numero dei 30 cfu previsti dal decreto, al fine di rendere dignitosa la specializzazione dimezzata dei nuovi insegnanti di sostegno beneficiati dall’articolo 6. È da ritenere che ormai il contenuto di questo articolo vada in vigore appena approvato definitivamente anche dal senato, a meno che qualche insegnante di sostegno specializzato regolarmente con 60 cfu o un gruppo di loro non faccia ricorso per disparità di trattamento o simili. - Quanto all’articolo 7, l’emendamento 2bis al comma 2 di tale articolo è da esaminare attentamente. Infatti il comma 1 dell’articolo 7 prevede il riconoscimento di validità di titoli di specializzazione per il sostegno conseguiti nei Paesi dell’Unione Europea dei docenti che abbiano attualmente un contenzioso circa il loro riconoscimento in Italia; la validità è prevista solo se detti docenti rinunciano all’istanza di riconoscimento per cui è in atto il contenzioso. Il comma 2, sempre dell’articolo 7, prevede che detti docenti per ottenere la convalida del titolo straniero debbono sottoporsi a un percorso formativo integrativo gestito dall’INDIRE, di cui però non si conoscono l’ammontare e la durata. Esso inoltre stabilisce che si possa conseguire la specializzazione per un solo grado di istruzione, prevedendosi ovviamente che il numero dei cfu che verranno erogati dall’indire non superi i 30cfu; infatti un docente con titolo straniero potrebbe frequentare due corsi integrativi da 30 crediti ciascuno durante lo stesso anno, conseguendo così due convalide per due diversi gradi di scuola.
Il comma 2bis fa salvo il potere di verifica sulla validità dei requisiti di tali titoli anche in caso di rinuncia del contenzioso, condizione prevista dal comma 1 dello stesso articolo 7. Infatti senza questo emendamento si poteva ritenere che, rinunciando al contenzioso, i possessori di un titolo di specializzazione estero potessero automaticamente vederselo convalidato ope legis, senza pertanto alcun potere di controllo da parte del ministero. Infatti tale potere di controllo è previsto dalla normativa europea, ed in Italia specificamente dall’articolo 4 del dl. 206 del 2007.
La necessità di tale controllo deriva dal fatto che i titoli di specializzazione per il sostegno conseguiti all’estero riguardano il sostegno agli alunni con disabilità frequentanti le scuole speciali, mentre in Italia la specializzazione è finalizzata all’inclusione di tali alunni nelle scuole comuni. Di qui la necessità di un corso integrativo dell’Indire previsto per dare validità a tali titoli.
Questa situazione ha già un precedente noto che riguarda la validità delle lauree in giurisprudenza conseguite nei paesi dell’Unione Europea per l’esercizio della professione forense in Italia. Infatti si è svolto un forte contenzioso tra laureati stranieri e il consiglio dell’ordine degli avvocati italiano, conclusosi con una importante sentenza della Cassazione addirittura a sezioni unite numero 34441 del 24 dicembre 2019 , cui è seguita una corposa circolare del Consiglio dell’ordine degli avvocati italiano che prevede numerosi controlli e verifiche da parte dello stesso sulle lauree straniere per l’abilitazione all’esercizio della professione forense in Italia, reperibile sempre allo stesso link di cui sopra. Al pari del conflitto avvenuto tra gli avvocati italiani e quelli con laurea estera, i docenti di sostegno italiani con un regolare titolo di specializzazione potrebbero aprire un contenzioso circa il riconoscimento di validità dei titoli esteri. - Assai importante risulta il corposo emendamento approvato all’articolo 7 con l’articolo 7 bis, composto da ben 7 commi. In sostanza, con questo emendamento si modifica radicalmente la natura e la struttura dell’Indire, che adesso potrà svolgere anche ufficialmente attività di “formazione e aggiornamento del personale della scuola” (comma 1 lettera b), non previste né nelle norme istitutive e modificative dell’Indire né nel testo del dl. 71 trasmesso alla camera. I successivi commi prevedono la ristrutturazione radicale giuridica e organizzativa dell’Indire, da compiersi orientativamente entro 150 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del decreto 71, da effettuarsi “con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente” (comma 7). Una tale durata minima di tempo fa sorgere dei sospetti fondati sulla legittimità dell’adozione del decreto legge, testo normativo “eccezionale”, da emanarsi solo in casi di “necessità ed urgenza”.
- Tutto quanto sopra detto genera in molte famiglie di alunni con disabilità la domanda se, a tutela della qualità dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, chiedere alle associazioni e alle due più importanti federazioni di persone con disabilità e loro famiglie, FISH e FAND, di aprire un contenzioso come avvenne per gli avvocati laureati all’estero di cui sopra; ciò dal momento che la SIPES ha ampiamente documentato come questo tipo di specializzazione dimezzata di cui agli articoli 6 e 7 citati sia profondamente insufficiente anche perché si svolgerà a distanza in modalità “asincrona” e senza svolgimento di tirocinio soprattutto indiretto anche se si concluderà con degli esami finali come ha affermato il Ministro dell’Istruzione e del Merito nell’audizione alla camera del 2 luglio 2024.
- La mitologia greca ci ha tramandato la leggenda della guerra di Troia causata da un contenzioso tra la dea Minerva, la dea Giunone e la dea Venere risolto dal principe Paride di Troia con l’attribuzione del pomo della discordia a Venere, ritenuta la più bella ai danni di Minerva e di Giunone, che si vendicarono scatenando la guerra dei Greci contro Troia. È possibile che gli articoli 6 e 7 citati e tanto dibattuti possano sortire un contenzioso tra i docenti beneficati con un bonus a costo zero per l’erario e gli attuali docenti regolarmente specializzati e le famiglie degli alunni con disabilità? Potrebbero questi due articoli divenire definitivamente il moderno “pomo della discordia”?