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Assegnazioni provvisorie 2024/25, l’USP notifica convalida domanda entro il 10 agosto. Sono 5 i giorni per potere presentare reclamo

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Entro il 10 agosto dovrebbero arrivare tutte le notifiche per la convalida delle domande di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria 2024/2025. L’ufficio scolastico provinciale avvisa, tramite mail, che è stata inserita la notifica di convalida della domanda di assegnazione provvisoria 2024/2025 nell’archivio delle Istanze Online.

Avviso tramite e-mail

Già da diversi giorni, nelle caselle postali registrate sul portale dell’area riservata di Istanze Online, stanno arrivando agli interessati alla mobilità annuale 2024/2025 un avviso in cui è scritto:

OGGETTO: Procedura di mobilita’ A.S. 2024/25 . Notifica di convalida della domanda di Assegnazione Provvisoria Provinciale per la scuola secondaria di I grado per la provincia di REGGIO CALABRIA

Gentile XXXXXX XXXXXXX,

con la presente Le comunichiamo che la domanda di Assegnazione Provvisoria Provinciale per la scuola secondaria di I grado per la provincia di XXXXXXXXX relativa all’Anno scolastico 2024/25 da Lei presentata tramite il portale “Presentazione istanze on-line”, a disposizione sul sito ufficiale del Ministero, è stata convalidata dall’Ufficio Scolastico Provinciale di competenza.

La lettera di notifica con le voci del modulo domanda ritenute valide può essere consultata accedendo alla sezione “Archivio” presente sulla Home Page del portale.

Attenzione: La preghiamo di non rispondere a questa e-Mail e di non utilizzare questa casella postale, il messaggio è generato automaticamente.

Distinti saluti

In buona sostanza l’ufficio scolastico provinciale di destinazione per le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria sta inviando, si presume entro il 10 agosto 2024, le lettere di notifica sul genere di quella che vi abbiamo appena fatto vedere.

Il reclamo va presentato entro 5 giorni dalla notifica

È necessario ricordare che nell’intesa del 27 giugno 2024 per la ultrattività del CCNI utilizzazioni 2019-2022, al punto 6) è scritto: “Laddove l’art. 20, comma 3, primo periodo del CCNI prevede che “avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente (…) è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato”, la pubblicazione delle anzidette graduatorie, che devono recare l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenze, deve intendersi come obbligatoria e deve avvenire nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014″.