Home Alunni Borse di studio, costituiscono reddito? E il bonus cultura per i diciottenni?

Borse di studio, costituiscono reddito? E il bonus cultura per i diciottenni?

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Prendiamo spunto da una risposta pubblicata su FiscoOggi, rivista on-line dell’Agenzia delle Entrate, per richiamare la normativa fiscale concernente le borse di studio.

Alla domanda “Vorrei sapere se mia figlia, che percepisce una borsa di studio ai sensi della Legge 30 novembre 1989 n. 398, essendo iscritta alla Scuola di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia (medicina legale), possa essere considerata familiare a carico. Non ha altre entrate”, l’esperto di FiscoOggi ha così risposto:

La risposta è affermativa, poiché la borsa di studio corrisposta dall’Università in base alla legge n. 398/1989 rientra tra i redditi esenti.

Come indicano le stesse istruzioni alla compilazione del modello 730/2024 (si veda in “Appendice” la voce “Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito”), rientrano tra le borse di studio considerate esenti quelle corrisposte dalle Università e dagli istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano, ai sensi della legge n. 398/1989, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero.

Ma vediamo cosa dicono le istruzioni del 730/2024

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:

  • le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
  • le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;
  • le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates” istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
  • le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
  • borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (legge 23 novembre 1998, n. 407);
  • le borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità erogate dalla Fondazione Articolo 34 (art. 1, comma 285, legge 11 dicembre 2016, n. 232);
  • per l’intera durata del programma «Erasmus +», le borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013.

E il bonus cultura?

Le istruzioni del 730/2024 contengono anche un altro importante chiarimento: è inoltre esente il bonus cultura diciottenni (art. 1, comma 357, legge 30 dicembre 2021, n. 234).