Home Personale Docenti neoassunti, come si svolgerà l’anno di formazione e prova nell’a.s. 2024/2025?

Docenti neoassunti, come si svolgerà l’anno di formazione e prova nell’a.s. 2024/2025?

CONDIVIDI

In avvio di anno scolastico, a seguito delle nuove immissioni in ruolo, riteniamo utile riepilogare le modalità con le quali si svolgerà l’anno di formazione e prova per i docenti neoassunti.

In attesa dell’emissione della circolare per quest’anno scolastico (lo scorso anno era stata emanata inizio novembre), vediamo quali sono i riferimenti normativi.

Modello per la formazione

Il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 16 agosto 2022, n. 226 disciplina il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, nonché le modalità di svolgimento del test finale, le procedure e i criteri di valutazione del personale docente in periodo di prova.

Percorso formativo

Il percorso formativo è articolato in 4 distinte fasi:

  1. incontri propedeutici e di restituzione finale – 6 ore complessive massime
  2. laboratori formativi/visite a scuole innovative – 12 ore
  3. peer to peer ed osservazione in classe – 12 ore
  4. formazione on line – 20 ore.

Il percorso ha una durata di 50 ore di impegno complessivo, che si espletano attraverso le attività formative sincrone volte alla valorizzazione di una didattica laboratoriale; l’osservazione reciproca dell’azione docente, supportata anche da mirata strumentazione operativa; la rielaborazione delle competenze professionali guidata da specifiche sezioni di contenuti e strumenti che saranno forniti da INDIRE nell’ambiente on line.

Dovrebbe essere riproposto anche quest’anno il visiting a scuole innovative, attività che finora è stata limitata a circa il 10% dei docenti.

Valutazione del periodo di formazione e prova

L’art.13 del DM 226/2022 stabilisce le procedure per la valutazione del percorso di formazione e fissa le scadenze temporali in cui queste dovranno svolgersi.

Dirigente scolastico e del Tutor compileranno le schede che entreranno a far parte del materiale sottoposto al Comitato di valutazione.

Nello specifico, il Comitato di valutazione, convocato dal Dirigente scolastico, compie la verifica delle competenze didattiche pratiche del docente in prova, traduzione delle conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche secondo quanto riportato nel Piano di sviluppo professionale, per l’espressione del parere sul superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio attraverso il colloquio, nell’ambito del quale è svolto il test finale, che consiste, ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del Decreto, “nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria formulata dal tutor accogliente e nella relazione del dirigente scolastico, con espresso riferimento all’acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova”.

Il colloquio e il test finale

Il docente lo sostiene innanzi al Comitato. Il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale e nelle suddette schede, già in possesso del Dirigente scolastico e trasmessi preliminarmente (almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio) allo stesso Comitato.

Nella sua formulazione, il test verterà sulle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria compiuta dal tutor accogliente e nella relazione del Dirigente scolastico, e riguarderà espressamente la verifica dell’acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso formativo.

Il test finale concorre, insieme con il colloquio, alla valutazione del percorso di formazione del docente in anno di prova.

Ripetizione del periodo di formazione e prova

L’art. 14, comma 3, del D.M. n. 226/2022 dispone che i docenti, per i quali i Dirigenti Scolastici abbiano emesso provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova, a seguito di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, debbano ripetere il periodo di formazione e di prova.

Nel corso del secondo periodo di formazione e di prova, l’art. 14, comma 4, del D.M. cit., prevede che “è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata a un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente”.