Il Garante per la protezione dei dati personali in diverse occasioni ha espresso il proprio parere in merito ai reclami di docenti e personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) per l’illecita pubblicazione, da parte degli istituti scolastici, di dati non pertinenti all’interno delle graduatorie rese disponibili sui siti scolastici.
Nel Vademecum “La scuola a prova di privacy”, l’Autorità riepiloga i principali aspetti che le scuole devono tenere presenti, per non incorrere in sanzioni.
Cosa si può pubblicare
Nelle graduatorie pubblicate on-line è possibile indicare il nome, il cognome, il punteggio e la posizione in graduatoria.
Cosa non si può pubblicare
Al contrario, non devono essere riportati dati non pertinenti, quali, ad es., i numeri di telefono e gli indirizzi privati dei candidati. Tale diffusione dei contatti personali incrementa, tra l’altro, il rischio di decontestualizzazione e di perdita di controllo sui dati e potrebbe, in taluni casi, esporre i lavoratori interessati a forme di stalking o a eventuali furti di identità.
Non è neanche possibile pubblicare informazioni attinenti allo stato di salute (ad esempio riferimenti ai benefici di cui alla legge 104/92).
La faq del Garante
Anche in un’apposita faq pubblicata nella pagina dedicata alla privacy nelle scuole il Garante ha risposto alla seguente domanda:
Gli istituti scolastici possono pubblicare sui propri siti internet le graduatorie di docenti e personale ATA?
Questa è la risposta:
Sì. Questo consente a chi ambisce a incarichi e supplenze di conoscere la propria posizione e il proprio punteggio. Tali liste devono però contenere solo il nome, il cognome, il punteggio e la posizione in graduatoria. È invece eccedente la pubblicazione dei numeri di telefono e degli indirizzi privati dei candidati.