Il personale che ha richiesto e ottenuto i permessi studio ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
Lo precisa il CCNL 18 gennaio 2024, all’articolo 37 della Sezione Scuola.
Spettano 150 ore ad anno solare
Ai dipendenti sono riconosciuti – in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione – permessi retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo del 3% del totale delle unità di personale in servizio all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore.
Quali corsi sono ammessi?
I permessi sono concessi per la frequenza di:
- corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari
- di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico.
Spettano inoltre per sostenere i relativi tirocini e/o esami.
Come giustificare il permesso?
Il personale che fruisce dei permessi per diritto allo studio è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione e alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.
In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa senza assegni per motivi personali con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.
Le regole nei Contratti regionali
Sono i singoli contratti integrativi regionali a stabilire le modalità di fruizione dei permessi e i criteri di priorità nell’accoglimento delle istanze, quindi è opportuno visionare il C.I.R. di riferimento anche per quanto riguarda i corsi per i quali è ammessa la presentazione della domanda.
Quando fare domanda
Salvo indicazioni diverse da parte dell’USR territorialmente competente, le domande devono essere presentate entro il 15 novembre di ogni anno per i permessi da fruire nell’anno solare successivo.
Validità della domanda
La domanda, valevole per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2025, può essere presentata da tutti i lavoratori della scuola, compreso il personale supplente, per il quale ovviamente i permessi saranno rapportati alla durata dell’incarico.
Domande entro il 10 dicembre per chi è assunto dopo il 15 novembre
Normalmente, per il personale assunto dopo il 15 novembre con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o fino al 31 agosto, è prevista la possibilità di produrre domanda entro il 5° giorno dalla nomina e comunque entro e non oltre il 10 dicembre del corrente anno.
Fruizione dei permessi per il 2024
Il 31 dicembre 2024 è il termine ultimo per fruire dei permessi studio chi ha ottenuto l’autorizzazione per l’anno 2023. Per il 2024 dunque è necessario presentare nuovamente domanda, entro il 15 novembre.