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Attività alternative alla religione cattolica, sempre più studenti le scelgono: a chi possono essere affidate le ore in questione?

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Nella scuola pubblica italiana diminuisce il numero complessivo di studenti, ma aumenta il numero di coloro che scelgono di non seguire l’Insegnamento della religione cattolica (IRC).

Gli ultimi dati riferiti all’a.s. 2022/2023, ripresi dall’UAAR (Unione degli Atei e Agnostici Razionalisti) e presentati a gennaio 2024, ci dicono che gli studenti che hanno rinunciato a questa materia sono stati 1.096.846, contro i 1.014.841 del 2020/21, con un incremento di un punto e mezzo percentuale, passando dal 14,07% di due anni fa al 15,5% attuale.

Analizzando i dati, emerge che in sei province il numero di studenti che non frequentano l’IRC ha superato il 30%: Firenze (37,92%), Bologna (36,31%), Trieste (33,37%), Prato (33,19%), Gorizia (32,51%) e Aosta (30,74%).

A livello regionale, la Valle d’Aosta è al primo posto con il 30,74%, seguita da Emilia Romagna (27,48%) e Toscana (27,12%).

Rimane però una differenza significativa tra Nord e Sud Italia: nelle regioni meridionali le percentuali più basse si registrano in Basilicata (2,98%), Campania (3,11%), Calabria (3,41%), Puglia (3,67%), Molise (3,87%) e Sicilia (4,57%).

Analizzando i dati per tipo di scuola, sono gli istituti professionali a registrare il maggior numero di studenti che non seguono l’IRC (25,52%), seguiti dagli istituti tecnici (23,87%) e dai licei (17,51%).

Nella scuola secondaria di primo grado il tasso di rinuncia è del 14,67%, nella scuola primaria dell’11,74% e nella scuola dell’infanzia dell’11,3%.

A fronte dell’aumento del numero dei non avvalentisi, le scuole debbono evidentemente “coprire” le ore dedicate alle attività alternative che, ricordiamo, costituiscono un servizio obbligatorio e possono essere retribuite a mezzo dei ruoli di spesa fissa.

A chi attribuire queste ore?

L’insegnamento può essere attribuito a:

  1. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola (trattandosi di personale già retribuito per l’intero orario, l’insegnamento non comporta oneri aggiuntivi);
  2. docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo (tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base);
  3. personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo (le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale);
  4. in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto da retribuire con apposita apertura di spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze – già Direzioni Provinciali del Tesoro – secondo quanto previsto in tema di supplenze annuali.

Nelle ipotesi di cui ai punti a) b) e c), i Dirigenti Scolastici avranno cura di scegliere i docenti tra quelli che non siano già in servizio nella classe.

Nei provvedimenti di individuazione delle ore eccedenti i Dirigenti Scolastici dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver potuto coprire tali ore con docenti di ruolo, tenuti al completamento orario e, in caso di supplenza, di non avere potuto provvedere all’attribuzione di ore eccedenti.

Chi può essere titolare del contratto?

Ai sensi della nota n. 87 del 7 giugno 2012 del Ministero dell’economia e finanze possono essere titolari di contratto per le ore alternative sia i docenti di ruolo che quelli a tempo determinato, con esclusione dei titolari di contratto di supplenza breve o indennità di maternità.

Scadenza del contratto

I contratti per ore alternative hanno scadenza obbligatoria entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno scolastico.

La nomina e la retribuzione dovranno decorrere dalla data di effettivo inizio delle attività e non dovranno avere effetto oltre il termine delle attività didattiche.