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La valutazione degli apprendimenti e del comportamento nella scuola primaria: tornano i giudizi sintetici

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La legge 150 del 16 agosto 2024, nel revisionare la disciplina in materia di valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria, dispone che a partire dall’anno scolastico in corso 2024/2025, avvenga con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti.

La valutazione scuola primaria

La nuova disposizione nell’annullare la valutazione degli apprendimenti, basata sui livelli avanzato, intermedio, base e in via di prima acquisizione, annuncia che le modalità della valutazione saranno definite con ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito.

La valutazione del comportamento

L’attribuzione del voto in condotta agli alunni della scuola primaria va effettuata collegialmente dai docenti che operano nella classe con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione in correlazione allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

Valorizzazione di comportamenti positivi

Le singole istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’autonomia organizzativa, può promuovere nell’ambito del PTOF (piano triennale dell’offerta formativa), iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni.

Ammissione alla classe successiva

Le alunne e gli alunni sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Istituzione di percorsi di recupero

Qualora nelle valutazioni periodiche e finali degli alunni o delle alunne dovessero presentare delle carenze nel processo apprenditivo, la scuola, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, può promuovere l’organizzazione di interventi e strategie volti a migliorare i livelli di apprendimento.

Non ammissione alla classe successiva

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.