Home Personale Smart working a scuola, chi può richiederlo e per quali attività?

Smart working a scuola, chi può richiederlo e per quali attività?

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Il nuovo CCNL 2019/2021 prevede che il personale tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche possa svolgere la propria attività in modalità agile o da remoto.

Anche nel rinnovo del CCNL per i dirigenti scolastici è stata prevista analoga possibilità. E per i docenti?

Facciamo il punto sulla normativa vigente.

Il lavoro agile per gli ATA

Il Capo I disciplina, in particolare, il lavoro agile di cui alla legge n. 81 del 2017, specificando che trattasi di  “una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità. Esso è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l’innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro nonché una mobilità sul territorio più sostenibile.”

Le attività di lavoro vengono svolte, previo specifico accordo tra le parti, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro ma stabilendo forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi

Il datore di lavoro (nel caso delle scuole, il Dirigente scolastico) è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici eventualmente assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutto il personale tecnico amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato.

Il lavoro da remoto per gli ATA

Il successivo Capo II disciplina invece altre forme di lavoro a distanza, in particolare il lavoro da remoto (art. 16).

In questo caso, la prestazione di lavoro viene effettuata con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza in materia di orario di lavoro. L’attività può essere svolta dal domicilio del dipendente o in altro luogo idoneo concordato con l’amministrazione.

Le prestazioni che è possibile svolgere da remoto sono individuate dalle istituzioni scolastiche previo confronto sindacale.

Il lavoro agile per i dirigenti scolastici

Il 7 agosto è stato sottoscritto definitivamente all’ARAN il CCNL 2019/21 per i Dirigenti Scolastici.

Tra le novità introdotte, viene esteso anche ai Dirigenti scolastici l’istituto del lavoro agile.

L’amministrazione, previo confronto in sede di contrattazione collettiva integrativa, individua le attività che possono essere svolte in lavoro agile.

L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria. Lo prevede l’art. 11 del CCNL.

Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con la modalità a distanza, il dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’amministrazione.

Il successivo art. 12 disciplina l’accordo individuale stipulato per iscritto che disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali dell’amministrazione, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore che di norma vengono forniti dall’amministrazione.

E i docenti?

Sempre il CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021 prevede, con riferimento alle attività funzionali all’insegnamento, che con Regolamento d’Istituto è possibile prevedere lo svolgimento a distanza delle due ore di programmazione didattica collegiale prevista per i docenti della scuola primaria dall’art. 43 (Attività dei docenti), comma 5, e di alcune delle attività di cui al comma 3, lett. a) e b) dell’articolo 44 che non rivestano carattere deliberativo, vale a dire:

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l’inclusione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue.