Tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari, anche certificabili con autocertificazione. Questo diritto per il personale ATA con contratto a tempo determinato, sancito dal CCNL 2019/2021, è equiparato al personale con contratto a tempo indeterminato.
Come funzionano i permessi orari?
Il personale ATA può usufruire dei tre giorni di permesso ad ore, fino ad un massimo di 18 ore per anno scolastico, secondo le modalità previste dall’art. 67 del Contratto Nazionale. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, le ore di permesso sono riproporzionate all’orario previsto dal contratto.
Validità dei permessi orari
I permessi orari possono essere usufruiti ad ore intere e non è consentito fruirli per frazioni inferiori ad una sola ora. Questi non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio .
Modalità
Non è consentito sommare i permessi orari ad altre tipologie di permessi a ore nella stessa giornata, come previsto dalla normativa e dalla contrattazione collettiva. Tuttavia, si fa eccezione per i permessi concessi dalla Legge 104 del 1992 e dal d.lgs. n. 151 del 2001.
Permessi orari fruiti cumulativamente
I tre giorni di permesso sono compatibili con l’utilizzo, durante l’anno scolastico, di altri permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale. Se i permessi vengono utilizzati insieme per coprire un’intera giornata lavorativa, l’assenza viene calcolata convenzionalmente come pari a sei ore.
Retribuzione
Per i suddetti permessi orari al dipendente spetta l’intera retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.