In un articolo pubblicato in un sito web locale (http://www.ilcorrieredellacitta.com/cronaca/tor-san-lorenzo-associazione-paese-nostro-si-impegna-per-la-sicurezza-nelle-scuole.html) si scrive: “Sono bastati l’impegno e la buona volontà dei volontari dell’associazione e un permesso da parte del comune perché il problema venisse risolto. Erano mesi che i fitti cespugli non venivano potati, uno di essi addirittura ostruiva la via d’accesso alle scale antincendio, con le conseguenze che possono derivare per la sicurezza“.
Il problema della manutenzione ordinaria delle scuole, in relazione ai non adeguati finanziamenti, diventa sempre più urgente e di difficile soluzione.
A tal proposito si ricorda che l’art. 3 della legge n. 23/1996 prevede, in attuazione dell’articolo 14 della legge n. 142/1990, che la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici spetti ai comuni, per le scuole di grado inferiore ed alle province, per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Essi “provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l’arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell’acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti”.
Inoltre: “Per l’allestimento e l’impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull’adeguamento degli impianti, l’ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull’adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all’impianto delle attrezzature”.
Infine l’ultimo comma prevede che: “Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio delle funzioni delegate”.