Il Tribunale di Roma si allinea alla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 16133/2024, stabilendo che l’anno 2013 debba essere incluso nel calcolo dell’anzianità di servizio per il personale scolastico, collaboratori e docenti compresi. Questa decisione, che segue un ricorso della UIL Scuola, si basa sulla necessità di riconoscere appieno il periodo di servizio anche durante gli anni di blocco economico.
La sentenza n. 10617/2024, emessa dalla sezione lavoro del tribunale romano, accoglie la richiesta di corretta ricostruzione di carriera di una collaboratrice scolastica, includendo anche il periodo del 2013. Questo significa che, sebbene per quell’anno fosse previsto un congelamento degli scatti economici, l’anzianità di servizio va comunque conteggiata ai fini giuridici della progressione di carriera.
I giudici hanno evidenziato come il recente pronunciamento della Suprema Corte stabilisca un principio chiaro: il blocco delle posizioni stipendiali del 2013 riguarda esclusivamente gli aspetti economici, senza influire sugli avanzamenti di carriera previsti per legge. In altre parole, l’anno scolastico 2013 va considerato valido per la progressione di carriera del personale scolastico, pur non comportando aumenti retributivi.
Questo pronunciamento rappresenta un precedente significativo, poiché implica che altri tribunali potrebbero adottare la stessa interpretazione, assicurando che tutto il personale scolastico non subisca penalizzazioni ingiuste nella propria carriera per effetto di decisioni economiche. Un risultato importante per la categoria, che si vede riconosciuto un diritto fondamentale, contribuendo a consolidare una giurisprudenza sempre più uniforme in materia di anzianità di servizio.