Home Graduatorie Supplenze docenti. Quando non è possibile lasciarle e quando ciò è fattibile

Supplenze docenti. Quando non è possibile lasciarle e quando ciò è fattibile

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L’O.M. 88 del 16 maggio 2024 nel disciplinare il conferimento delle supplenze, ha disposto che non possono essere rinunciate e nel caso in cui ciò avvenisse, ha previsto delle sanzioni in relazione riguardo a eventuale rinuncia o mancata presa di servizio o abbandono dopo aver assunto regolare servizio.

Rinuncia

Nel caso in cui un docente fosse individuato per una supplenza o non dovesse assumere servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, andrebbe incontro alla perdita della possibilità di conseguire supplenze per tutte le classi di concorso e posti d’insegnamento di ogni grado d’istruzione cui avrebbe avuto titolo per l’anno scolastico di riferimento.

Abbandono

Nel caso in cui un docente dovesse aver accettato una supplenza e assunto regolare servizio e per i motivi più disparati dovesse abbandonare il servizio, andrebbe incontro alla perdita della possibilità di conseguire supplenze per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado d’istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

Quando è possibile rinunciare a una supplenza

L’O.M. prevede la possibilità della rinuncia nel caso in cui un docente, dopo aver ricevuto una supplenza dalla graduatoria d’istituto e assunto regolare servizio, dovesse essere individuato dall’UST per una supplenza fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività di didattiche (30 giugno). Fermo restante che qualora decidesse di mantenere la supplenza ricevuta dalla graduatoria d’istituto, non riceverebbe alcuna sanzione.

Mancata risposta alla convocazione

I docenti che dovessero ricevere una proposta di supplenza e alla quale non dovessero dare risposta nei termini previsti e indicati nella proposta, sono considerati rinunciatari. Fermo restante che la comunicazione sia effettivamente pervenuta al destinatario.

Supplenze per interpello

In caso di supplenze conferite a seguito dell’interpello, restano valide le sanzioni previste in caso di rinuncia o mancata assunzione o abbandono del servizio. Fermo restante che non è consentito partecipare alla procedura dell’interpello a chi è stato individuato destinatario di contratto a tempo determinato.