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Permessi legge 104/92 e congedo straordinario, possono essere concessi a più richiedenti per assistere lo stesso soggetto con disabilità grave

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Il Decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022, entrato in vigore il 13 agosto 2022, ha introdotto importanti novità in tema di permessi e congedi straordinari per l’assistenza alle persone con disabilità grave.

Queste modifiche riguardano l’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che stabilisce il riconoscimento di benefici specifici per coloro che assistono individui con disabilità gravi.

In proposito, con messaggio 4143 del 22 novembre 2023, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito al riconoscimento del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 e dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 in favore di più richiedenti per assistere lo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità

Rimozione del “referente unico dell’assistenza”

Il decreto ha modificato l’articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il concetto di “referente unico dell’assistenza”. Questo cambiamento consente a più persone di richiedere permessi per assistere lo stesso soggetto con disabilità, superando il limite precedente che permetteva solo a un “referente unico” di beneficiare dei permessi.

Riconoscimento dei benefici

Il decreto legislativo n. 105/2022 non ha modificato il comma 5-bis dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001, che stabilisce che, a eccezione dei genitori, non è consentito a più di un lavoratore di richiedere il congedo straordinario o i permessi per assistere la stessa persona con disabilità grave. Tuttavia, l’eliminazione del “referente unico dell’assistenza” per i permessi previsti dall’articolo 33 consente a più lavoratori di richiedere tali permessi, alternandosi nei giorni, per lo stesso soggetto con disabilità grave.

È quindi possibile, alternativamente, autorizzare sia il congedo straordinario sia i permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 a più lavoratori, con l’obbligo di non sovrapporre i giorni di fruizione. La normativa consente, inoltre, di accettare richieste di congedo straordinario anche se nello stesso mese sono già stati concessi permessi mensili o estensioni del congedo parentale.

Alternanza dei benefici

In caso di richiesta di congedo straordinario per un mese in cui altri referenti abbiano già ottenuto l’autorizzazione a usufruire di permessi o congedi parentali, si potrà procedere comunque all’accoglimento della domanda per un nuovo richiedente. L’importante è che i benefici non vengano utilizzati negli stessi giorni, poiché servono allo stesso scopo di assistenza alla persona con disabilità e sono quindi da intendersi come misure alternative e non cumulabili.