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Mobilità 2025-2028, a che punto è la trattativa? Quali novità per il personale ATA? Risponde l’esperto

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Continuano in modo frenetico gli incontri tra organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 2019/2021 e i rappresentanti del Ministero. L’obiettivo, a quanto pare, è quello di riuscire a chiudere l’accordo per il nuovo CCNI sulla mobilità del personale docente e ATA per il triennio 2025/2028, entro la fine di novembre.

Ma a che punto siamo con la trattativa? Quali novità emergono dagli ultimi incontri sul personale Ata?

La diretta della Tecnica risponde live

A rispondere, nel corso della diretta della Tecnica risponde live di giovedì 21 novembre, il segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo:

“Noi sindacati e il Ministero ci siamo dati la data del 30 novembre che è una data non capestro evidentemente, una data ordinatoria, ma se non è il 30 novembre potrà essere il 4-5 di dicembre, per chiudere questa negoziazione o comunque definirla nelle sue linee generali. Tutte le modifiche ad un sistema informatico che comunque da anni funziona in maniera ottimale, richiede evidentemente un tempo di lavoro azione, un tempo di test di rodaggio. Sappiamo anche che le operazioni di mobilità non possono protrarsi al di là di un certo termine.

Questo è il motivo per il quale esiste questo il termine del 30 novembre e questo è anche il motivo che ha condotto a dividere i lavori su due tavoli perché le problematiche del personale ATA necessariamente sarebbero state trattate in coda quelle del personale docente e le operazioni si sarebbero protratte probabilmente così a lungo da non consentire di tener conto di alcuni aspetti importanti.

Quali sono le principali novità per il personale ATA? Una scontata, così come viene modificata la tabella o meglio la tabella il sistema delle precedenze per il personale docente, stesse modifiche verranno poi applicate al personale ATA, stesso motivo per quello che riguarda l’eventuale variazione delle tabelle di valutazione. Sappiamo che la tabella di valutazione della mobilità del personale ATA è fortemente diversa da quella prevista per il personale docente ma anche il personale ATA ha la sezione riservata alle esigenze di famiglia e quindi se la strada intrapresa è quella di migliorare la valutazione per alcune esigenze di famiglia. Io mi sono espresso in termini di incrementare il punteggio per i figli inferiori a 6 anni piuttosto che quelli superiori di 6 inferiori 18, le stesse modifiche verranno fatte per il personale ATA.

Poi altra importante modifica che impatta invece in questo caso proprio sul sistema informativo, quindi sulla modalità di presentazione della domanda, il tentativo richiesto da Cisl Scuola di formare il trattamento delle domande del personale ATA, quello che si verifica per il personale docente. In che senso? Nel senso di consentire al personale ATA attraverso la produzione di un’unica domanda l’espressione di preferenze anche per province diverse, non per una sola provincia ma per province diverse, così come avviene per il restante personale della scuola, cioè per il personale docente. Quindi un tentativo di adattare il sistema delle domande a quello più flessibile già previsto per il personale docente.

Altra, ma si tratta della modifica più corposa, tant’è che ha previsto proprio la scrittura di nuovi articoli, riguarda la posizione dei funzionari ad elevata qualificazione con incarico di DSGA, in particolar modo e scendendo nel dettaglio per tenere non distinto per dare applicazioni alle disposizioni previste dal CCNL che vede che il personale funzionario di elevata qualificazioni con incarico che era già DSGA nel previgente ordinamento possa anche in costanza di incarico triennale, ma sappiamo che si tratta di un incarico triennale “per modo di dire” nel senso che a questo personale l’incarico sarà comunque dovuto, ecco questo personale potrà produrre domanda anche in costanza di incarico.

Altra novità, stesso trattamento sarà riservato evidentemente per i neo funzionari ed elevate qualificazioni, sarà strutturata la tabella dei movimenti in modo da tenere conto delle due diverse tipologie di personale, coloro ai quali comunque l’incarico è destinato è dovuto e coloro che erano già che esercitavano già il loro lavoro come DSGA nel previgente ordinamento rispetto a coloro che hanno avuto accesso al nuovo ordinamento con il CCNL per l’aspetto che riguarda i DSGA con una richiesta esplicita di scuola visto che il decreto legislativo 165 prevede il vincolo triennale per il personale DSGA neoassunto e visto che gli ordinamenti professionali sono intervenuti sulle funzioni proprio sui profili professionali eliminando quello del DSGA e prevedendo invece quello dei funzionari con elevata qualificazione”.