In qualità di rappresentanti del gruppo di vincitori del concorso bandito con DDG 2575 del 6 dicembre 2023, desideriamo sottoporre alla Vostra attenzione una questione di rilevante importanza che deriva dalla pubblicazione della nota MIUR n. 202382 del 26 novembre 2024, in relazione al percorso di formazione e prova per l’a.s. 2024/2025.
La disposizione contenuta nella nota in oggetto, secondo cui:
“A norma dell’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i docenti assunti con contratto a tempo determinato su posto comune nella scuola secondaria, in quanto vincitori del concorso bandito con DDG 2575 del 6 dicembre 2023 privi di abilitazione all’atto dell’assunzione, svolgeranno il periodo di prova e formazione dell’anno scolastico 2025/2026 a seguito dell’assunzione a tempo indeterminato, previo conseguimento dell’abilitazione stessa”,
ha prodotto una grave ed evidente disparità di trattamento tra i vincitori del medesimo concorso.
Come emerge dalla suddetta nota, coloro che hanno preso servizio prima di conseguire l’abilitazione si vedono preclusa la possibilità di svolgere l’anno di prova nell’a.s. 2024/2025, a differenza di altri vincitori che, avendo avuto la graduatoria di merito pubblicata tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre 2024, erano già in possesso dell’abilitazione al momento dell’assunzione.
Si osserva che la disparità di trattamento non trova giustificazione in alcuna norma, risultando pertanto in violazione:
1. Dell’art. 3 della Costituzione, che sancisce il principio di uguaglianza, imponendo la parità di trattamento tra situazioni omogenee. Nel caso di specie, tutti i vincitori del concorso DDG 2575 hanno partecipato alla medesima procedura selettiva e si sono abilitati attraverso lo stesso percorso formativo. Non può, quindi, il mero ritardo tecnico delle Università nel rilascio delle abilitazioni per l’a.a. 2023/24, del tutto indipendente dalla volontà dei candidati, giustificare tale discriminazione.
2. Dell’art. 97 della Costituzione, che impone l’imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione. Consentire a una parte dei vincitori di svolgere l’anno di prova nel 2024/2025, precludendolo ad altri per motivazioni non imputabili ai docenti stessi, costituisce una lesione del principio di imparzialità.
3. Del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il cui art. 13, comma 2, e art. 18-bis, comma 4, devono essere interpretati in modo conforme ai principi costituzionali e non possono dar luogo a discriminazioni arbitrarie.
Alla luce dei rilievi sopra esposti, si chiede:
Che venga riconosciuta a tutti i vincitori del concorso DDG 2575 che abbiano conseguito l’abilitazione entro il 31/12/2024 la possibilità di svolgere il periodo di formazione e prova già nell’a.s. 2024/2025, anche mediante stipula di un contratto a tempo determinato, nel rispetto del principio di uguaglianza e delle norme richiamate.
Tale soluzione appare conforme alle previsioni del d.lgs. 59/2017, in quanto il conseguimento dell’abilitazione, pur avvenuto successivamente all’assunzione, si colloca comunque entro il termine dell’anno solare, garantendo così il rispetto dei requisiti previsti per l’anno di prova.
Il ritardo nel completamento dei percorsi abilitanti, imputabile esclusivamente alle Università, non può in alcun modo gravare sui docenti vincitori del concorso. L’impossibilità di svolgere l’anno di prova per cause indipendenti dalla volontà dei candidati e le conseguenti disparità tra vincitori della stessa procedura concorsuale costituiscono un evidente vulnus ai principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon andamento della P.A.
Si confida in un tempestivo intervento volto a correggere tale situazione di evidente disparità, che rischia di pregiudicare i diritti di molti docenti e la regolare gestione delle procedure concorsuali.
Gruppo vincitori di concorso ddg 2573/2023