Un docente supplente in una cattedra di sostegno, incaricato da GPS I fascia per l’anno 2024/2025 con contratto annuale fino al 31 agosto, ci chiede se è corretta l’interpretazione della segreteria scolastica della scuola in cui sta prestando supplenza. In buona sostanza secondo la scuola il certificato ECDL IT-Security dell’AICA, conseguito nel 2017, è scaduto e quindi non poteva essere presentato come certificazione informatica per il biennio 2024-2026. Quindi la scuola vorrebbe modificare il punteggio delle GPS, cancellando il punteggio del titolo informatico.
Tabella valutazione GPS 2024-2026
La tabella valutazione titoli della I fascia sostegno ADSS del rinnovo delle GPS 2024-2026, al punto B-17, specifica che il punteggio per le certificazioni informatiche, per ogni titolo presentato e sino a un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti, sono riconosciuti 0,5 punti. Quindi l’aspirante supplente, in fase di compilazione della domanda, avrebbe potuto dichiarare un massimo di 4 certificazioni informatiche da 0,5 punti per ogni certificato in stato di validità per un massimo di 2 punti riconoscibili. Avere dichiarato il certificato dell’AICA riferito all’ECDL IT-Security conseguito nel 2017, ma anche prima, e con validità illimitata, significa avere il diritto al riconoscimento in graduatoria del punteggio di 0,5 punti. Tale titolo non ha evidentemente una scadenza e il fatto di essere stato conseguito nel 2017, a distanza di 7 anni dall’OM 88 del 16 maggio 2024, non autorizza la scuola alla riduzione del punteggio in GPS.
La scuola deve controllare i titoli
Come previsto dall’art.8, commi 7-8 e 9, dell’OM 88 del 16 maggio 2024, si comprende benissimo che la scuola deve fare gli opportuni controlli sui titoli dichiarati in fase di domanda per l’aggiornamento delle GPS 2024-2026. La norma suddetta specifica che l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. In caso di esito positivo dei controlli, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato.
I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, comma 4- ter, del DL 22/2020.
In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni dalle GPS, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all’interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000. Gli uffici scolastici territorialmente competenti coordinano le operazioni definendone le relative tempistiche.
Il docente può fare ricorso al TAR
La stessa Ordinanza Ministeriale 88 del 16 maggio 2024, specifica all’art.9, cosa può fare il docente che venisse ingiustamente colpito da un provvedimento di rideterminazione del punteggio delle GPS per effetto dei controlli del dirigente scolastico. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.
Nel caso del docente a cui è stato cancellato il punteggio di 0,5 punti per l’annullamento dell’ECDL IT-Security dal certificato con validità illimitata, sarà facile ottenere nuovamente il punteggio annullato per un chiaro errore della scuola.