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I COBAS: inaccettabile il divieto di sostituzione dei collaboratori scolastici per i primi sette giorni di assenza

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In data 03/12/2024 il MIM ha emanato la nota n.8446 avente per oggetto misure per il monitoraggio dei contratti per supplenza brevi e saltuarie – indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche. Con tale nota il MIM, oltre che dare indicazioni in alle Modalità di pagamento delle somme spettanti al personale supplente breve e saltuario e al Sistema di monitoraggio della spesa a disposizione delle istituzioni scolastiche, comunica anche i Limiti e condizioni per il conferimento degli incarichi di supplenze brevi e saltuarie da parte del Dirigente scolastico. Per il personale ATA, si parla di divieto di sostituzione nei seguenti casi: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le Istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Per il personale indicato alle lettere a) e b) i rispettivi divieti sono stati parzialmente derogati dall’articolo 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le Istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della legge n. 662 del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.

Ricordiamo che il divieto di sostituzione del personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico è stato superato con la nota MIUR n. 2116 del 30 settembre 2025 che consente ai Dirigenti Scolastici di derogare tale divieto e di stipulare contratti di supplenza breve e saltuaria fin dal primo giorno di assenza del personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico al fine di garantire la incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché la indispensabile assistenza agli alunni diversamente abili determinando, inoltre, necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito. A tal proposito, i COBAS Scuola hanno inviato al MIM la presente richiesta di chiarimenti e rettifica in merito alle misure per il monitoraggio dei contratti di supplenza brevi e saltuarie.

“In riferimento alla nota n. 8446 del 03/12/2024, riguardante il personale ATA e ai criteri da adottare per il monitoraggio dei contratti di supplenza breve e saltuaria, si ritiene opportuno richiedere un chiarimento specifico e una rettifica in merito all’applicazione del divieto di sostituzione del personale collaboratore scolastico nei primi sette giorni di assenza. In particolare, la nota MIUR n. 2116 del 30 settembre 2015 prevede che: Per quanto riguarda il personale A.T.A.(comma 332), con riferimento al divieto di sostituire il personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico nei primi sette giorni di assenza, si rappresenta che il predetto divieto potrà essere superato laddove il dirigente scolastico, sotto la propria esclusiva responsabilità, con determinazione congruamente motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive che vedano coinvolta l’organizzazione dell’intera Istituzione Scolastica con un’attenzione, quindi, non limitata al solo plesso interessato dall’assenza del collaboratore scolastico, raggiunga la certezza che: l’assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare alcuna altra risposta atta a garantire la incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché la indispensabile assistenza agli alunni diversamente abili determinando, inoltre, necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito.

La nota n. 2116 consente ai Dirigenti Scolastici di derogare tale divieto e di stipulare contratti di supplenza breve e saltuaria fin dal primo giorno di assenza del personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico al fine di garantire la incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché la indispensabile assistenza agli alunni diversamente abili determinando, inoltre, necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito. Considerata la rilevanza di tali situazioni, la scrivente O.S. ritiene che siano assolutamente necessari urgenti chiarimenti per supportare i Dirigenti Scolastici nel prendere decisioni coerenti e corrette, assicurando il pieno rispetto della normativa vigente e delle esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche. In attesa di un sollecito cortese riscontro, distinti saluti”.

Domenico Montuori – Esecutivo nazionale COBAS Scuola

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