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Posizioni economiche ATA e valutazione dei servizi: alcune faq in vista della scadenza del 13 dicembre

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Il Decreto 140 del 12 luglio 2024 – Modalità di attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale A.T.A. all’interno delle Aree, all’art. 8, comma 1, così prevede:

Possono partecipare alle procedure selettive per l’attribuzione di posizioni economiche i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati nell’Area dei Collaboratori, nell’Area degli Operatori o nell’Area degli Assistenti che, all’avvio dell’anno scolastico in cui è indetta la selezione, abbiano maturato nell’area un’anzianità di servizio di almeno cinque anni. Non rileva l’anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

Presentazione della domanda

Fino al 13 dicembre saranno aperte le funzioni per la presentazione delle domande per l’attribuzione delle nuove posizioni economiche al personale ATA (collaboratori scolastici, assistenti tecnici e amministrativi).

La domanda potrà essere presentata dal personale a tempo indeterminato che alla data del 31 agosto 2024 ha maturato almeno 5 anni di servizio tra ruolo e pre ruolo nell’area di appartenenza.

Per quanto concerne l’attribuzione della posizione economica nell’Area degli Operatori, in fase di prima applicazione della procedura potranno presentare domanda i dipendenti inquadrati nel profilo professionale di Operatore dei servizi agrari, con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturata nell’Area As del previgente ordinamento professionale.

Come presentare domanda

Il servizio sarà raggiungibile attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”.

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze online”.

Valutazione dei servizi

Riportiamo di seguito alcune faq elaborate dalla FLC CGIL riguardanti la valutazione di alcuni servizi.

È valido il servizio militare?
No. Il servizio militare è valido se prestato in costanza di rapporto di lavoro.

È valido il servizio prestato alle dipendenze delle università?
No. Il servizio prestato alle dipendenze delle università non è valido né valutabile. È utile e valutabile soltanto il servizio svolto alle dirette dipendenze della scuola statale nei profili ATA. Allo stesso modo è valutabile il servizio prestato nei profili ATA dal personale ex dipendente degli enti locali transitato nei ruoli statali ai sensi della legge 124/99.

In quale sezione vanno inseriti i servizi valutabili ai sensi dell’Allegato C?
I servizi relativi al profilo o all’area di appartenenza (sia di ruolo che preruolo) devono essere inseriti come “titolo valido ai fini dell’accesso”. Solo i servizi prestati in altri profili, al di fuori della propria area, devono essere inseriti come “altro titolo di servizio”. Tuttavia, non costituisce errore inserire nella sezione “titolo valido ai fini dell’accesso” solo i cinque anni utili al raggiungimento del requisito per l’accesso e i restanti, siano essi validi per l’accesso o meno, nella sezione “altro titolo di servizio”. In sede di valutazione, rispetto alla verifica del possesso dei titoli di anzianità di servizio dichiarati dagli aspiranti per l’accesso e l’attribuzione del relativo punteggio, secondo quanto previsto dall’Allegato C, il sistema assegnerà 2 punti per i servizi prestati nella propria area e 1 punto per i servizi prestati in altro profilo non ricadente nella propria, a prescindere da dove siano stati inseriti.

Dove devono essere inseriti i servizi svolti dal personale ATA di ruolo con contratti a tempo determinato, ai sensi dell’art. 70 CCNL 2019-2021?
Il lavoratore che presta servizio ai sensi dell’art. 70 del CCNL 2019-2021 (ex art. 59) assume, a tutti gli effetti, lo status di personale a tempo determinato. Pertanto, tale servizio, dovrà essere inserito come servizio non di ruolo nel profilo o nell’area di appartenenza in cui è stato prestato con contratto a tempo determinato.

Di seguito anche alcune faq della CISL Scuola:

D: Il servizio prestato dal personale ex LSU successivamente internalizzato è valido ai fini della procedura?
R: NO. Il servizio oggetto di valutazione ovvero valido quale requisito di accesso è esclusivamente quello prestato nelle scuole statali ovvero alle dipendenze degli EE.LL. ante 2000, tenuti a fornire il personale non docente alle scuole statali (Legge 124/99).

D: Il servizio prestato nelle scuole paritarie può essere oggetto di valutazione?
R: NO. Vale solo quello statale o quello prestato con rapporto di impiego con gli EE.LL. tenuti a fornire il personale non docente alle scuole statali (Legge 124/99).

D: Ai fini della valutazione del servizio, la tabella C al punto 1 cita “il servizio prestato in qualità di personale ATA in altro profilo professionale” rispetto a quello di appartenenza. Tutto ciò sta a significare, per esempio, che colei che presenta domanda per la posizione economica di assistente (amministrativo o tecnico) può chiedere anche la valutazione dell’eventuale servizio prestato come collaboratore scolastico?
R: Si. In questo caso la valutazione dell’anno di servizio sarà valorizzata con 1 punto proprio perché trattasi di servizio prestato in altro profilo ATA.

Le faq del MIM

Riprendiamo anche alcune faq del Ministero:

D: Quali servizi vengono presi in considerazione nel calcolo dei cinque anni di anzianità di servizio richiesti ai fini della partecipazione alla procedura selettiva per l’attribuzione della posizione economica?
R: Nel calcolo dei 5 anni vengono presi in considerazione i soli servizi (ruolo e non) prestati nell’area contrattuale in cui rientra il profilo professionale di attuale titolarità e per il quale si chiede l’attribuzione della posizione economica. Ad esempio: ai fini del computo del quinquennio di servizio (di ruolo o non) necessario per accedere alla procedura, l’assistente amministrativo può giovarsi anche degli anni di servizio svolti come assistente tecnico ma NON potrà giovarsi degli anni di servizio svolti come collaboratore e ciò perché, mentre i profili di assistente tecnico e di assistente amministrativo fanno parte della medesima area contrattuale, i profili di assistente e di collaboratore scolastico afferiscono a differenti aree contrattuali.

D: Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo è utile ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio richiesta per partecipare alla procedura?
R: Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo è valido a tutti gli effetti come servizio nel ruolo di appartenenza. Pertanto, ai fini del computo del quinquennio di servizio concorre anche il tempo in cui il personale è collocato fuori ruolo.

D: Il servizio prestato in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali è utile ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio richiesta per partecipare alla procedura?
R: Il servizio prestato in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali (ex LSU ai sensi del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69) non è utile ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio richiesta per partecipare alla procedura. Pertanto, ai fini del computo del quinquennio di servizio non concorre il servizio prestato a tempo indeterminato presso le menzionate imprese.