Bocciare uno studente a seguito di gravi insufficienze è lecito, soprattutto dopo che il giovane ha compiuto i 16 anni e quindi superato il periodo della scuola dell’obbligo, ma il Consiglio di classe deve prestare attenzione a due aspetti essenziali: evidenziare per bene le motivazioni della decisione e verificare se, in presenza di alunni con sostegno o disturbi specifici di apprendimento, siano state adottate tutte le misure compensative e dispensative previste, rispettivamente, dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione e dalla certificazione prodotta dall’ente sanitario pubblico. Quando questi presupposti non sono presenti nei verbali degli scrutini e dei resoconti sulle valutazioni degli alunni con Dsa, allora la decisione di fermare il ragazzo diventa “terreno fertile” per possibili impugnazioni in tribunale, dove il giudice può dare ragione al ricorrente sovvertendo il parere prodotto con scrutinio finale dalla scuola.
Così hanno deciso, a favore dei ragazzi boccati, anche i giudici amministrativi del Tar dell’Abruzzo, a Pescara, che a seguito del ricorso presentato dai genitori di due studenti un istituto superiore locale hanno sospeso il provvedimento di bocciatura al termine del terzo anno di corso obbligando la scuola a riammettere i ragazzi al quarto anno.
“Entrambi sedicenni e compagni di classe – scrive l’Ansa -, i due erano stati bocciati e dunque costretti a ripetere la terza annualità, per due insufficienze a Matematica e Fisica. I genitori avevano presentato ricorso, per uno, ancor più motivato per un disturbo specifico di apprendimento, per l’altro, difeso dall’avvocato pescarese Anna Olivieri, perché nel provvedimento di bocciatura non vi erano sufficienti motivazioni”.
A quel punto, il presidente del Collegio dei giudici amministrativi, nel suo dispositivo, ha di fatto ritenuto più che validi i ricorsi per la mancanza di un’adeguata e personalizzata motivazione.
“La non ammissione alla classe successiva – si legge nel dispositivo – anche a fronte di un quadro sull’andamento scolastico critico, come quello che emerge nel caso in esame, deve essere assistito da una più pregnante motivazione, che non si limiti semplicemente a trarre conclusioni e a dare contezza della parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”.
Entrambi i ragazzi sono stati quindi riammessi con effetto immediato al quarto anno dalla Scuola in attesa del riesame che avverrà solo a fine anno scolastico, non prima di luglio 2025, quando sarà già stato svolto lo scrutinio di ammissione al quinto.
È probabile che la sentenza rappresenti un precedente importante, perché segue le indicazioni già esistenti per la scuola di primo grado e nelle scuole medie, dove le bocciature sono ridotte ai minimi termini e adottate soltanto in casi estremi: secondo alcuni addetti ai lavori, d’ora in poi con il parere del Tar di Pescara potrebbe quindi diventare ancora più difficile fermare un ragazzo anche nella scuola secondaria di secondo grado.
L’avvocato Anna Olivieri ha quindi spiegato che nel caso della sentenza del Tar dell’Abruzzo “il Consiglio dei docenti si è limitato a scrivere che il ragazzo non ha superato la sufficienza in due materie, quando invece, avrebbe dovuto motivare nel dettaglio il percorso del ragazzo, come i professori hanno operato per facilitarlo nel percorso e se sono state adottate tutte le misure per alleviare le difficoltà riscontrate dal giovane nel corso dell’anno scolastico”.
Nel caso dell’altro giovane studente, con Dsa, il disturbo specifico di apprendimento, i giudici hanno rilevato anche la mancanza di mezzi di supporto adeguati.