Home Politica scolastica Un punto di vista sulle questioni ‘calde’ della ‘Buona Scuola’

Un punto di vista sulle questioni ‘calde’ della ‘Buona Scuola’

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Riceviamo e volentieri pubblichiamo l’attenta analisi del prof. Carlo Priolo sugli aspetti più spinosi della recente riforma della scuola (legge n. 107/2015).

 

Premesso che considero la legge di riforma un’occasione mancata per il miglioramento complessivo del nostro sistema scolastico, dal momento in cui è stata approvata, volevo condividere con i colleghi alcune riflessioni su alcuni passaggi della Legge che ne renderanno difficoltosa l’applicazione.

 

Art.1 comma 2 l’istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.
Perché triennale ? E’ vero che è prevista una revisione annuale entro ottobre nei commi successivi, ma le esigenze didattiche, educative, relazionali con il territorio possono cambiare in tempi brevi. Ad es. la collaborazione con gli enti territoriali (come i Comuni) determinano spesso la realizzazione di progetti che vengono elaborati dalle scuole sulla base di esigenze che cambiano e approvati, finanziariamente dai comuni normalmente in via annuale, non triennale, a meno che non si decida di portare avanti gli stessi progetti per tre anni !

 

Art.1 comma 6 Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali Ma poi chi le compra ? Le scuole di base fanno capo ai comuni che ormai non possono più neanche garantire la mobilia, figuriamoci il resto: le province (cui fanno capo gli istituti superiori) che stanziano in bilancio somme per il funzionamento di queste scuole si contano sulle dita di una mano, a meno che non vengano previsti finanziamenti ad hoc.

 

Art.1 comma 7, punto i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio è il cane che si morde la coda: la stragrande maggioranza delle scuole italiane non ha laboratori, non ha reti informatiche, ha pochi PC. In altre parole, si tratta di costruire un grattacielo con la cazzuola.

 

Art. 1, comma 7, punto n) apertura pomeridiana delle scuole per i docenti si può fare riferimento al cosiddetto organico funzionale, ma per il personale ATA ?

 

Art.1 comma 20 Per l’insegnamento della lingua inglese, della musica e dell’educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell’ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all’insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all’insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell’ambito del Piano nazionale di cui al comma 124. Premesso che la presenza di specialisti per l’insegnamento della musica e dell’educazione motoria nella scuola primaria può essere considerata positiva, il comma ha due implicazioni. In primo luogo, riduce il numero delle ore curriculari del docente su posto comune adibito ad oggi all’insegnamento della musica o di motoria e ciò si traduce in un taglio di posti con lo stesso identico sistema che ha comportato la graduale eliminazione degli specialisti di lingua inglese; in secondo luogo, i docenti abilitati per altri gradi di istruzione dovrebbero essere in possesso del titolo d’accesso per l’insegnamento nella scuola primaria (Laurea in scienze della formazione primaria o diploma magistrale o di liceo socio-psico-pedagogico), altrimenti il comma cozza clamorosamente con la L. 169/2008 e il DI del 10/3/97.

 

Art. 1 comma 22 Nei periodi di sospensione dell’attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore, possono promuovere, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive. In pratica, la scuola si trasforma in un grande centro estivo dove gli insegnanti-animatori (saranno quelli dell’organico funzionale? Saranno scelti dal DS ?) dovranno intrattenere gli alunni con attività disparate, per le quali magari non hanno competenze adeguate e comunque non previste dall’ attuale CCNL. Diciamo che sarebbe stato meglio rendere la cosa su base volontaria, anche perché nei periodi di sospensione dell’attività didattica, il CCNL prevede la fruizione delle ferie da parte del personale (a meno che il governo non voglia esplicitamente abrogarlo).

 

Art.1 comma 72 Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l’istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola, nonché sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi. Senza un’adeguata formazione del personale (peraltro già ridotto all’osso dopo l’effetto tagli/dimensionamento), si profilano guai seri per gli adempimenti relativi alla ricostruzione di carriera e di pensionamento (ammesso che tale istituto esisterà ancora…), reso ancora più complicato dagli iter che seguono le due pratiche.

 

Art.1 comma 73 Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al personale docente assunto nell’anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all’attribuzione della sede durante l’anno di prova e alla successiva destinazione alla sede defi nitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c) , è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali. Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali. Atteso che l’attuale sistema di mobilità non esisterà più, non viene affatto chiarito con quali modalità avverrà la mobilità del personale, chi stabilirà le regole. L’impressione è che il docente faccia domanda per accedere ad un albo territoriale e da lì verrà nominato dal Dirigente in base “alla coerenza con il POF e ai titoli posseduti”, creando così una sorta di libero mercato del docente, senza sede di titolarità, e a tempo determinato per tre anni. Lo stesso avverrà per chi resterà perdente posto (ma chi lo deciderà ? Esisteranno ancora le graduatorie interne o il tutto sarà demandato al Dirigente ?). Inaccettabile.

 

Art.1 comma 78 Per dare piena attuazione all’autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un’effi cace ed effi ciente gestione delle risorse umane, fi nanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse fi nanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane. Si dovrebbe specificare cosa si intende con l’espressione “é responsabile”, capire chi lo controlla e a cosa va incontro un dirigente “irresponsabile”.

Per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire. Viene meno il concetto di “abilitazione specifica”, ma basta il solo titolo di studio per insegnare una disciplina. Pertanto, un laureato in lingue, fornito di specifica idoneità, può anche non essere chiamato ad insegnare inglese, ma anche tecnologie tessili (cdc 70/A), purché abbia un titolo specifico. In qualche caso, potrebbe rappresentare un’opportunità, in altri una gestione poco oculata delle risorse umane, in altre ancora un modo per assumere chi si vuole.

 

Art.1 comma 79 Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano dell’offerta formativa di cui all’articolo 2. L’incarico ha durata triennale, rinnovabile in coerenza con il piano dell’offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica. La formulazione dell’incarico da parte del Dirigente deve SOLO essere coerente con il POF, poi diventa triennale: si assumo 100.000 docenti che passeranno dalla qualifica di “stagionali” a quella di triennali, il cui rinnovo dipende dalla coerenza con il POF (?!?!) e sempre da quanto disposto dal Dirigente. Inquietanti i criteri: dalla POSSIBILITA’ di svolgere colloqui alla presentazione dei curriculum, ma tranquilli: per la trasparenza, verranno indicati sul sito internet della scuola i criteri di selezione (magari fatti su misura per un candidato “particolare”). Domanda: ma la Costituzione non stabilisce che anche nella scuola si venga assunti tramite concorso ? E se questa non è chiamata diretta, in quale altro modo la si potrebbe definire ? Il concorso previsto al comma 114 si configura pertanto solo come una sorta di canale di accesso a copertura delle nomine che i DS faranno o per singola istituzione o per reti di scuole.

 

Art.1 comma 81 Nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l’assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti assegnati al relativo ambito territoriale. Basta mettersi d’accordo tra Dirigenti e assumere i parenti “ad incrocio” per aggirare questa norma ridicola, un po’ come avviene spesso per i segretari di seggio durante le elezioni.

 

Art.1, comma 84 Il dirigente scolastico, nell’ambito dell’organico dell’autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità. Dunque il Dirigente può abbassare il numero degli alunni per classe “nell’ambito delle risorse assegnate e disponibili”, ergo senza aumentare il numero dei docenti e delle classi. Quindi, un Dirigente che ha 3 classi formate da 26 alunni e intende portarle tutte a 23, dove mette i 9 alunni residui?

 

Art. 1 comma 85 Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, comma 3, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza. Niente di strano che il personale dell’organico funzionale venga impiegato ANCHE per la copertura dei colleghi assenti, ma impiegare un docente della scuola secondaria di I grado in una scuola primaria, è illegale perché, nella stragrande maggioranza dei casi, il docente non è in possesso né di titolo di studio, né di abilitazione, né tanto meno di percorsi che possano giustificare e legittimare la sua presenza in un’aula della scuola primaria (e viceversa). E poi se un docente della scuola secondaria di I grado che va alla primaria percepisce lo stesso stipendio, uno della primaria che supplisce nella scuola secondaria di I grado avrebbe diritto ad un aumento.

 

Art. 1 comma 86 In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti è incrementato in misura pari a euro 12 milioni per l’anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall’anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Il Fondo è altresì incrementato di ulteriori 46 milioni di euro per l’anno 2016 e di 14 milioni di euro per l’anno 2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum Il Dlgs 165/01 e il DPR 80/13 prevedevano che a valutare il dirigente scolastico, fossero due esperti esterni indicati dall’INVALSI e un dirigente tecnico. La legge ora prevede che tale composizione possa essere diversamente articolata “in relazione al procedimento e agli oggetti di valutazione”. Che vuol dire tutto e niente. Ecco un altro dei (tanti) motivi per cui questa riforma piace tanto a molti Dirigenti Scolastici: più soldi, più poteri, responsabilità solo sulla carta…meglio di così”!

 

Art. 1 comma 108 lettera c. […] Limitatamente all’anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/ 2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell’autonomia disponibili e autorizzati. Forse l’idea è positiva, ma quanto previsto nell’ipotesi di CCNI, all’art. 7 comma 13: “le operazioni di assegnazione provvisoria da altra provincia o per altra classe di concorso o per altro posto o grado d’istruzione saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l’a.s. 2015/2016”, rende questo passaggio impraticabile perché si tratta degli stessi posti su cui dovrebbero essere effettuate le immissioni in ruolo. Quindi, delle due, l’una: o il piano di assunzioni verrà rivisto sul piano dei numeri o le assegnazioni provvisorie resteranno una chimera (almeno nella fase interprovinciale).

 

Art. 1 comma 122 Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 1, nonché l’importo da assegnare nell’ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale, nonché le modalità per l’erogazione delle agevolazioni e dei benefìci collegati alla Carta medesima. “Nell’ambito delle risorse disponibili”, dunque i 500 € non saranno per tutti…l’impressione però è che i criteri per l’assegnazione degli stessili definirà il Dirigente, un po’ come le risorse per il preunto merito. Si accettano scommesse.

 

Art.1 comma 123 Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall’anno 2015. Facciamo qualche calcolo: i docenti italiani sono 690.871. 381.137.000 di € diviso 690.871 significano 551, 67 €, quindi la somma sarebbe sufficiente (anche includendo i docenti di religione). Ma se l’organico aumenterà a seguito dell’introduzione dell’organico funzionale ? Allora si torna al comma precedente… Art.1 comma 126. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall’anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Ancora qualche calcolo: 200 milioni diviso i 690.871 docenti significano 289, 49 € in più annui, cioè la bellezza di 24,13 € mensili. Sempre se non il numero dei docenti resterà invariato, altrimenti la quota si abbasserà. Il governo ha già fatto sapere che i docenti meritevoli sono il 66% (operazione politica: si fa credere all’opinione pubblica di valorizzare il merito e in realtà si fa cassa alla grande perché mentre gli scatti di anzianità andavano corrisposti gradualmente al 100% dei docenti, qui siamo solo al 66% e per somme molto più esigue), quindi 455.975 docenti meritevoli che incasserebbero 438,62 € annui, ossia 36,55 € mensili in più. C’è solo da vergognarsi a fare certe proposte.

 

Art.1 comma 129 lettera b Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti individuati dal consiglio di istituto: a) due docenti dell’istituzione scolastica; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione. Quindi un genitore che ha un bambino in prima potrebbe essere chiamato a valutare un docente che insegna in quinta. Innanzitutto, non si capisce quali competenze possa avere un genitore per esprimere un parere su quelle del docente; infine, al povero docente non resta altro che coltivare bene i rapporti con i genitori, altrimenti rischia di diventare incompatibile con il POF triennale della scuola.

 

Art. 1 comma 131 I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi Occorreva aggiungere che, dopo i 36 mesi di servizio, il docente deve essere assunto a tempo indeterminato, come nel resto d’Europa. Ma non c’è. Ho idea che ci sarà tanto lavoro per i miei amici Walter Miceli e Fabio Ganci.

Art. 1, comma 151, lettera e “bis” Le spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera;». Pienamente d’accordo sul fatto che la legge 62/2000 ha riconosciuto la paritarietà a molte scuole private e che le stesse rappresentano ormai, soprattutto nel primo ciclo, solide realtà del panorama scolastico italiano, ma avvalersi di queste scuole è una scelta del genitore che non andrebbe incentivata perché lo stesso può avvalersi GRATUITAMENTE della scuola pubblica; viceversa, non c’è bisogno di sgravi e/o agevolazioni. Il tutto sembra un po’ uno screditamento nei confronti del sistema d’istruzione pubblico statale.

 

Art.1, comma 180 Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge. “Riordino”, “semplificazione” e “codificazione”…manca solo “razionalizzazione”, ma sono state parole che nella scuola, aldilà del loro significato, hanno fatto solo danni. In particolare, il punto 3.2) prevede “un periodo di apprendistato” sembra individuare il docente neoassunto come apprendista: c’è da chiedersi quale stipendio gli verrà corrisposto, visto che l’attuale CCNL non prevede la figura dell’ “apprendista” e il punto C1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l’istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria” Va bene la formazione, ma cosa si intende per “ridefinizione del ruolo del docente di sostegno” ? Punto C5) “La revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l’integrazione e l’inclusione o agli incontri informali”; Passaggio da brividi: rivedere le certificazioni basandole sulle abilità residue, significa porre l’accento esclusivamente sulle potenzialità dell’alunno, ergo si tradurrebbe in una riduzione di numero di posti e/o ore di sostegno. Per la serie “come ti aggiro le sentenze sul numero dei posti di sostegno”.

 

Art.1 comma 192 Per l’adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge non è richiesto il parere dell’organo collegiale consultivo nazionale della scuola . Art.1 comma 196. Sono ineffi caci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge. Ascoltiamo tutti, ma decidiamo noi, dice Renzi…ma anche non ascoltiamo nessuno. Punto. La mancanza di dialogo con chi la scuola la “fa” e la vive, oltre che con i sindacati, è tutta espressa in questi due passaggi. ASPETTI POSITIVI Art.1, comma 11 Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di euro 126 milioni annui dall’anno 2016 fino all’anno 2021.

 

Art.1, comma 26 I fondi per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica sono incrementati di euro 7 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022.

Art.1 comma 121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell’importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di natura didattico-scientifica, di pubblicazioni e di riviste riferite alle materie di insegnamento e comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappre sentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 4. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

 

Art. 1 comma 124. Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa di cui all’articolo 2 e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. …anche se i 40 milioni previsti dal comma successivo sono invero poca cosa.

 

Art. 1 comma 152. Per l’anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia Premesso che il piano straordinario di assunzioni è un fatto positivo, che non comporta un aumento d’organico di 102.734 unità, né l’esaurimento delle GaE, ma copre in parte il turn over, resta da capire se lo svolgimento di operazioni così imponenti sul piano numerico non determinerà caos all’inizio dell’anno scolastico, atteso che non si concluderanno prima di dicembre. Rimane ignoto il destino di alcune categorie di docenti (PAS, TFA, II fascia delle graduatorie d’istituto). E gli ATA ? Spariti. Postille a margine: l’espressione “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” ricorre nel testo ben 32 volte…un po’ tante per un governo che si vanta di aver investito 3 miliardi di euro sulla scuola, ma dimentica di dire che la copertura finanziaria per assumere (speriamo) i 100.701 precari non deriva sfortunatamente da nuovi investimenti ma dal solito gioco delle 3 carte. Non bisogna dimenticare infatti, il blocco del contratto e degli scatti di anzianità che comportano risparmi per di circa 3 miliardi. Inoltre, nella legge di stabilità per il 2015, sono previsti un miliardo di euro di tagli derivanti dai tagli degli esoneri e semiesoneri dei collaboratori dei dirigenti (240 milioni), dei comandi presso gli Uffici Regionali (96 milioni), dell’organico del personale ATA (118 milioni), delle supplenze per assistenti e tecnici amministrativi (149 milioni), delle supplenze giornaliere nella scuola dell’obbligo (315 milioni), del fondo per l’autonomi a scolastica (100 milioni), dei coordinatori per la pratica sportiva (7 milioni) e altro ancora. Insomma, non il governo che investe sulla scuola, ma la scuola che investe su se stessa!