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Maturità 2025, non si può rifiutare o lasciare l’incarico nella commissione d’esame, salvo documentati motivi

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April 02, 2025

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I docenti non designati (entro il 4 aprile) come commissari interni devono presentare domanda, tramite POLIS, in qualità di commissari esterni.

Per farlo, dovranno inoltrare istanza dal 25 marzo al 9 aprile 2025. Gli stessi termini riguardano coloro che debbano o vogliano presentare domanda in qualità di presidente di commissione.

Modalità e scadenze sono contenute nella Circolare n. 11942 del 24 marzo 2025.

Obbligo di espletamento dell’incarico

La circolare ribadisce che l’art. 1, co. 4, delD.M. n. 183 del 2019 prevede che la partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientri tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti.

Non è, pertanto, consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in ordini di studio diversi da quelli di servizio, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.

Impedimento ad espletare l’incarico

La medesima circolare spiega che l’impedimento a espletare l’incarico da parte dei presidenti deve essere comunicato immediatamente all’Ufficio scolastico regionale competente, il quale dispone subito gli accertamenti di rito in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e la relativa immediata sostituzione.

L’impedimento a espletare l’incarico da parte dei commissari interni deve invece essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico/coordinatore, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e la relativa sostituzione.

Infine, l’impedimento a espletare l’incarico da parte dei commissari esterni deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico/coordinatore, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e al competente dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, il quale ne dispone l’immediata sostituzione.

In proposito, è importante sapere che la documentazione comprovante i motivi dell’impedimento deve essere prodotta dai dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente, al dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale e al proprio dirigente scolastico/coordinatore, entro tre giorni dall’insorgenza dell’impedimento stesso.

LA CIRCOLARE