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Tar del Lazio e iscritti alle Ssis. Una recente sentenza

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Con la sentenza n. 10847 depositata il 18.08.2015 il TAR del Lazio – Terza Sezione Bis – si è definitivamente pronunciato annullando il D.M. 1° aprile 2014 n. 235 recante “Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo” valevoli per il triennio 2014-2017 laddove, all’articolo 1, non prevede l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, neppure con riserva, dei docenti che, iscritti alla SSIS IX ciclo, non hanno frequentato i corsi congelando la propria iscrizione, e si sono abilitati con il TFA ordinario.

Il Collegio ha censurato l’irragionevolezza e la disparità di trattamento del predetto decreto laddove esso, nel definire la platea dei soggetti aventi pieno titolo all’iscrizione nella GAE, restringe l’ingresso ai soli insegnati già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo, senza invece considerare la categoria – assimilabile sotto il profilo della provenienza e dell’equivalenza (dove non della prevalenza) curricolare – di coloro che, pur ammessi alla SSIS, non hanno potuto frequentarla per concomitante frequenza di un dottorato di ricerca e che sono rimasti in permanenza in tale condizione di “congelamento” per la successiva mancata attivazione delle stesse scuole (nella specie nell’a.a. 2008/2009). Il tutto in un contesto nel quale non era dato prevedere la data di attivazione dei tirocini formativi attivi, avvenuta nei fatti solo molti anni dopo e all’esito dei quali i ricorrenti hanno conseguito l’abilitazione per le medesime classi di concorso nell’a.a. 2012/2013.

Infine, per ciò che concerne l’irragionevolezza della disposizione, il Giudice Amministrativo ha rilevato la mancanza di una chiara logica idonea, nello stabilire un asse di continuità tra SSIS e GAE, a fondare in modo ragionevole l’esclusione in parola.