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Docente di religione, ragazza madre, perde l’idoneità e l’incarico all’insegnamento

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D.S., insegnante di religione cattolica, in servizio presso una scuola media statale di Firenze, con incarico per l’anno scolastico 1997/1998, non è stata confermata per l’anno scolastico successivo, per effetto della revoca dell’idoneità da parte del vescovo, disposta in quanto nubile in stato di gravidanza.
L’insegnante ha impugnato il provvedimento presso il giudice di lavoro e successivamente con ricorso alla Corte d’Appello, perdendo in entrambi i gradi di giudizio. La Corte d’appello, confermando la sentenza di primo grado, è pervenuta alla considerazione che il rapporto di lavoro, doveva considerarsi a termine, cosicché, alla scadenza, si rendeva necessario il conferimento di un nuovo incarico, nella fattispecie reso impossibile dalla revoca dell’idoneità dell’insegnamento, provvedimento non sindacabile dalle autorità dello Stato; di conseguenza, non poteva essere invocata la tutela, di cui alla legge n. 1204 del 1971, trattandosi di rapporto cessato per scadenza del termine e non di licenziamento.
La revoca dell’idoneità all’insegnamento della religione, disposta dall’autorità religiosa, secondo il diritto canonico è dovuta al comportamento non conforme alla morale cattolica.
Anche la Corte di Cassazione, a cui l’insegnante si era rivolta, nella Sezione Lavoro, con sentenza n. 2803/2003, rigetta il ricorso e conferma la decisione della Corte d’Appello.


Per visionare la Sentenza della Corte di Cassazione n. 2803/2003 conculta "Ulteriori approfondimenti".