La Direzione Generale del Miur ha emanato la nota n. 276 del 16 aprile 2003 al fine di dare indicazioni e informazioni conseguenti all’applicazione dell’art. 35, comma 6, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.
La Direzione ha sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali della scuola, in data 15 aprile 2003, un verbale d’intesa per definire modalità di assegnazione e di utilizzazione del personale Ata a seguito della cessazione dal collocamento fuori ruolo.
L’accordo, in sintesi, prevede che, una volta effettuate le assegnazioni di sede, ai sensi dell’art. 5 del CCDN sulla mobilità, sottoscritto il 15 gennaio 2003, il dirigente generale regionale, o il dirigente da lui delegato, stipulerà con il personale Ata un nuovo contratto nel quale verranno indicati i compiti da svolgere che dovranno essere compatibili con le infermità riconosciute dal collegio medico e che dovranno tenere conto di quanto esplicitato nel precedente contratto.
Il personale Ata, qualora non sia soddisfatto della sede assegnata, può chiedere, entro il 30 aprile p.v., di partecipare ai trasferimenti, per una destinazione più consona alle condizioni di salute. Saranno inserite al sistema informativo soltanto le preferenze espresse nel modulo domanda nel numero massimo di 15. Tale preferenze potranno essere variate rispetto a quelle indicate nell’istanza presentata entro il 31 marzo (nota n. 70 del 5/2/2003).
Una nuova nota del Miur del 29 aprile scorso prot. n. 298 sposta dal 30 aprile a tre giorni dall’assegnazione della sede il termine di scadenza della domanda.
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