Confermata l’ammissione in sovrannumero al corso di specializzazione di medicina generale. Lo ha di fatto stabilito il Consiglio di Stato, in disaccordo col Tar del Lazio che aveva rigettato le domande dei ricorrenti.
Citando le fonti della contrattazione collettiva, i legali hanno sostenuto che “le graduatorie dei medici in possesso del titolo acquisito, al completamento del corso triennale, possono essere formate da abilitati in qualunque altra regione, a nulla rilevando la Regione che ha rilasciato il titolo stesso”. Tesi a cui ha dato ragione il Consiglio di Stato.
Anche la sesta Sezione, infatti, “ha ribadito la correttezza della scelta sovrannumeraria per le scuole di specializzazione, respingendo le richieste del Miur che sosteneva l’impossibilità di ammettere gli specializzandi alle scuole oltre il numero programmato. Le decisioni cautelari – sottolineano i legali – sono assai importanti anche in quanto consentono, ancora una volta, di accedere alla tutela sovrannumeraria preferendola all’annullamento dell’intera procedura”.
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“Dal 2007, anno del primo concorso farsa per l’accesso ai corsi di laurea a numero chiuso, sosteniamo che innanzi a un concorso illegittimo, l’unico rimedio possibile è quello dell’ammissione in sovrannumero, in quanto il diritto allo studio e alla formazione professionale è libero, come la Costituzione prevede, e può essere compresso solo innanzi a una prova conforme a legge. Se, come accaduto, questa prova è illegale, a tutti deve essere consentito studiare o specializzarsi”.
“Alle prime vittorie ai Tar Palermo, Brescia, Cagliari, Napoli, Firenze e, tra gli altri, Campobasso sono seguite le pronunce del Consiglio della giustizia amministrativa e del Consiglio di Stato che, ancora una volta, ha ribadito la correttezza di questi principi”.