A nove mesi di distanza dalla prima condanna, il Csa di Cosenza è nuovamente condannato per il trasferimento d’ufficio di una docente Rsu, senza aver richiesto il preventivo nulla osta al sindacato (Sab della Gilda-Unams), di appartenenza della docente ed alle altre Rsu dell’istituto.
Il Giudice del Lavoro, "rilevato che il provvedimento di trasferimento d’ufficio della professoressa (…) ad istituto diverso da quello di titolarità costituisce comportamento lesivo delle libertà e prerogative sindacali della parte ricorrente, perché operato senza il preventivo assenso delle OO.SS. e delle altre RSU dell’istituto, necessario stante la qualità di dirigente sindacale della professoressa (…) dichiara l’antisindacalità del comportamento sopra detto e ne ordina la rimozione di effetti mediante reintegro nella sede occupata prima del decreto di trasferimento".
Ricordiamo che l’ obbligo della richiesta dei preventivi nulla osta sindacali è previsto dalla legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e dagli accordi quadro sui diritti e prerogative riconosciuti ai dirigenti sindacali in veste di Rsu.
Il prof. Francesco Sola, segretario del sindacato Sab (Gilda Unams) Sab di Cosenza esprime soddisfazione per l’ulteriore decisione del Tribunale "…al quale, ormai, bisogna ricorrere per far valere i propri diritti rispetto ai dinieghi della Pubblica Amministrazione in generale e del CSA di Cosenza in particolare…".
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