Successo per gli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti in tema di equiparazione tra docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato. Dopo il Tribunale di Udine (ex Tolmezzo) anche il Tribunale di Cremona condivide la tesi secondo cui per verificare l’abuso della reiterazione dei contratti di supplenza non è decisivo la verifica di solo quelle effettuate su organico di fatto e di diritto.
Viene ricordato, infatti, che i 180 giorni possono essere sommati sull’intero anno scolastico anche con supplenze non continuative oppure che è sufficiente l’intero periodo dall’1 febbraio alla fine delle operazioni di scrutinio.
Il Tribunale di Cremona ha condannato il MIUR al risarcimento del danno per abuso dei contratti di supplenza respingendo la sua eccezione con la quale si chiedeva la riduzione di tale risarcimento (pari a circa 15.000 euro) per avere la supplente comunque fruito dell’indennità di disoccupazione.
Secondo il Tribunale lombardo “l’indennità ex art. 32, comma 5, della Legge 183/2010 “configura, alla luce dell’interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte cost. con sentenza n. 303 del 2011, una sorta di penale “ex lege” a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo; pertanto, l’importo dell’indennità è liquidato dal giudice, nei limiti e con i criteri fissati dalla novella, a prescindere dall’intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore (senza riguardo, quindi, per l’eventuale “aliunde perceptum”) (in questi termini Cass. 29.02.2012, n. 3056). Ciò è sufficiente a rigettare la domanda del Ministero convenuto“, anche in quanto “l’avvenuta percezione da parte dell’attrice dell’indennità di disoccupazione ha influito sulla quantificazione dell’indennità ex art. 32, comma 5, della legge 183/2010“.
Oltre al riconoscimento del risarcimento del danno il Tribunale ha riconosciuto il diritto alla progressione stipendiale, parificando – di fatto – gli insegnanti con contratto a tempo determinato a quelli di ruolo, nonostante l’applicazione per i docenti ora immessi in ruolo del nuovo scatto dopo 8 anni anzichè dopo 2.
Secondo il Tribunale “l’anzianità di servizio è imprescrittibile” e va riconosciuta integralmente non potendo accogliersi le eccezioni del Ministero secondo cui “l’anzianità di servizio maturata per l’espletamento di supplenze su spezzoni di cattedra andrebbe, pertanto, proporzionalmente ridotta”, in quanto è proprio “il Ministero convenuto, in sede di ricostruzione di carriera e valutazione del servizio pre – ruolo, equipara gli “spezzoni” di cattedra alle cattedre “intere”.
Conclusivamente il Tribunale ha riconosciuto che “l’attrice ha diritto ad avere riconosciuta ai fini economici l’anzianità di servizio maturata dal 3.12.2005″.
Sono state quindi riconosciuti tutti gli accessori di ricostruzione carriera cosicchè le prestazioni lavorative, la maturazione dell’esperienza professionale e la natura delle prestazioni rese dall’insegnante supplente, non differiscono affatto da quelle del personale docente di ruolo.
Il Miur dovrà pagare oltre 20.000 euro a precario.