Nella designazione dei commissari interni è necessario che si valutino attentamente eventuali situazioni di incompatibilità per il docente designato.
Intatti, la C.M. n. 2 del 23 febbraio 2016 richiama l’attenzione sulla particolare importanza del regime di incompatibilità dei componenti della commissione, anche alla luce della recente normativa di prevenzione e di contrasto della corruzione e alla prevenzione dei conflitti di interessi con particolare riferimento al codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
Sulla base della normativa vigente è, quindi, necessario evitare, salvo nei casi debitamente motivati in cui ciò non sia possibile, la nomina dei commissari interni in situazioni di incompatibilità, con riguardo all’assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.
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Oltre a questa verifica, nella designazione dei commissari interni il consiglio di classe deve tener conto dei seguenti criteri generali assolutamente vincolanti:
- I commissari interni devono essere in numero pari a quello degli esterni e sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento delle materie non affidate ai commissari esterni;
- deve essere, in ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova. Quando la prima prova è affidata ad un commissario esterno, la materia oggetto della seconda prova viene affidata ad un commissario interno e viceversa;
- le materie affidate ai commissari interni devono essere scelte in modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse;
- il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati;
- nel caso, assolutamente residuale, di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, i commissari interni sono individuati dal dirigente scolastico tra i docenti, anche di classi non terminali, del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri dirigenti scolastici interessati;
- per i candidati ammessi alla abbreviazione per merito i commissari interni sono quelli della classe terminale alla quale sono stati assegnati.
Per i docenti che fruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è prevista la possibilità di non accettare la designazione. In questi casi, se tali docenti sono titolari di materie oggetto della prima o della seconda prova scritta, il dirigente scolastico/coordinatore designa docenti di uguale insegnamento appartenenti allo stesso istituto.
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