Come volevasi dimostrare, siamo al caos più totale. A quanto pare l’ipotesi di accordo tra Miur e sindacati non ha o non avrà (ancora non si è capito) il parere favorevole della Funzione Pubblica e del MEF. Il motivo sembrerebbe essere quello delle “deroghe” alla legge 107 che sarebbero state apportate con l’accordo in questione. In particolare, secondo quanto emerge dalle riviste specializzate on line (ovviamente non sono dati ufficiali), si contesta:
1) la possibilità di avere una mobilità su sede, con la conseguente titolarità su scuola (non negli ambiti territoriali) per gli assunti ante legem che vogliono spostarsi IN PROVINCIA;
2) la possibilità di indicare le scuole nel PRIMO AMBITO per la mobilità INTERPROVINCIALE, con la conseguente attribuzione di titolarità su scuola in caso di presenza di posti, ferma restando la mobilità sugli AMBITI a partire dal secondo in poi (senza titolarità su scuola).
Cosa possa interessare alla Funzione Pubblica o al Mef la questione della titolarità su scuola o su ambito, visto che si occupano di tutt’altro, resta un mistero.
In ogni caso, se questo accordo non è passato (o non dovesse passare) con la motivazione secondo cui con esso non verrebbe applicata alla lettera la legge 107, è ovvio che qualsiasi provvedimento verrà posto in essere dal MIUR per disciplinare la mobilità straordinaria dovrà applicare in toto la legge 107, con la conseguente eliminazione di tutte le altre “deroghe” (ivi compresa quindi la previsione della fase D della mobilità).
Superfluo ovviamente ribadire che non si potrà prescindere dall’applicazione del comma 108 della Legge 107 che prevede, tra le altre cose, per gli assunti entro il 2014/2015, in deroga al vincolo triennale, la mobilità con precedenza su TUTTI i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).
Noi, immobilizzati da anni fuori provincia, magari vincitori di vecchi concorsi o, vincitori del ultimo concorso 2012 lontano da casa perché in provincia non c’erano più posti e che non hanno ancora avuto la possibilità di rientrare, non come gli idonei Gm (posizionati nelle più basse posizioni della graduatoria di merito) che sono già in provincia e non si possono spostare.
Queste sono le regole all’italiana! Noi abbiamo avuto una piccola deroga in contrattazione perché le parti erano ben consapevoli di non aver esperito Mobilità straordinaria prima delle immissioni in ruolo e, perciò, vantavamo un credito che, in parte, era stato tramutato nella deroga alla 107. E ora? Se si applica la legge si deve applicare in toto, anche quella famosa mobilità nazionale di cui la legge parla e di cui si era informati prima della compilazione della domanda. Ora si profila invece un’ulteriore ingiustizia sempre a svantaggio di chi è fuori provincia da tempo, inconsapevole che le cose sarebbero mutate e non sarebbe più riuscito a rientrare a casa!
Ci auspichiamo che ciò che non è stato effettuato lo scorso anno per mancanza di tempi, non venga disatteso ora penalizzando ulteriormente chi è stato assunto prima della legge 107 ma si tenga conto che ci sono vecchi docenti.