In attuazione dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. 28 aprile 1998 n. 351 il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con D.M. del 30 ottobre 2003 ha fissato al 10 gennaio 2004 per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché per i dirigenti scolastici, limitatamente a quanto non previsto dal C.C.N.L. dell’1/3/2002 dell’Area V della dirigenza scolastica, il termine per la presentazione delle domande di:
– collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio;
– dimissioni volontarie dal servizio;
– trattenimento in servizio a qualsiasi titolo oltre il raggiungimento del 65° anno di età, a valere, per gli effetti dal 1° settembre 2004;
– eventuale revoca di tali domande.
Il termine di cui sopra riguarda anche il personale che intenda:
– cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio;
– chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione ai sensi del decreto 29 luglio 1997 n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
A chi presentare le domande
Per la C.M. n. 85/N/2003 prot. n. 586/N del 21 novembre 2003 il personale docente, educativo ed Ata deve indirizzare le sopracitate domande, compresa l’eventuale revoca delle medesime, alla scuola di titolarità (tramite la sede di servizio, se diversa da quella di titolarità) e, per conoscenza, al competente Centro servizi amministrativi (ex Provveditorato agli Studi).
Alla domanda occorre allegare la “Dichiarazione dei servizi” necessaria all’Amministrazione per verificare l’eventuale maturazione del diritto al trattamento di quiescenza. Si consiglia di allegare, qualora già in possesso, copia del decreto di computo, riscatto, valutazione e ricongiunzione dei servizi pre-ruolo ai fini pensionistici.
Relativamente al personale che chieda al trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con attribuzione contestuale del trattamento pensionistico purché in possesso delle condizioni di cui al D.M. 29/7/1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica, la circolare precisa che deve ritenersi esclusa, da parte degli interessati, la possibilità di presentare contemporaneamente un’istanza di dimissioni volontarie e altra istanza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Ciò per il fatto che le operazioni vengono effettuate in tempi diversi, e diversi sono i presupposti giuridici per l’accettazione delle medesime. Infatti, l’accettazione delle domande di dimissioni volontarie non è subordinata ad alcuna condizione per cui le relative cattedre e posti da essi occupati possono essere inseriti nelle operazioni di trasferimento; l’accettazione delle istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è subordinata sia al numero delle medesime che all’eventuale assenza di personale in esubero dopo le operazioni di mobilità. Considerata quindi, l’incompatibilità delle due istanze, ove esse vengano presentate, dovrà ritenersi valida esclusivamente quella di dimissioni volontarie. Ciò vuol dire, in altri termini, che la domanda deve essere unica.
I requisiti per il trattamento pensionistico di anzianità e per vecchiaia nonché i modelli di domanda saranno riportati nella nostra prossima rassegna n. 7 del 5 dicembre 2003.
Per visionare le norme consulta “Ulteriori approfondimenti”.