Il decreto ministeriale del 18 novembre 2003, emanato dal Ministero dell’Istruzione e della ricerca e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, fissa il compenso annuo lordo spettante al collegio dei revisori dei conti.
L’articolo 1 del decreto prevede per i componenti del Collegio dei revisori dei conti, nominato per ciascun ambito territoriale dall’Ufficio scolastico regionale, a decorrere dal 1° settembre 2002, 1.810 euro per il presidente e 1.550 euro per ciascun componente del Collegio stesso.
Ai revisori dei conti spetta, in base all’articolo 2, se dovuto, il trattamento economico di missione secondo le modalità previste per i dirigenti di prima fascia del comparto dell’area 1, dalle vigenti disposizioni o dal Contratto Nazionale (C.C.N.L.)
Indennità, compensi vari, e rimborso spese sono corrisposti dall’Istituto scolastico capofila individuato nell’ambito territoriale dall’Ufficio Scolastico Regionale con il provvedimento di nomina del Collegio. La spesa graverà sul bilancio dello stesso Istituto scolastico (art. 3).
In base all’art. 4, ai revisori dei conti in carica presso gli Istituti scolastici, già dotati di personalità giuridica antecedentemente al 1° settembre 2001, competono per il periodo 1 gennaio 2002 – 31 agosto 2002, i ratei del compenso all’epoca previsto. La relativa spesa graverà sul bilancio dell’Istituto scolastico presso cui erano in carica.