Farà certamente scalpore la sentenza n. 13 della Corte Costituzionale con la quale è stato accolto un esposto della Regione Emilia-Romagna sulla norma contenuta nel terzo comma dell’art. 22 della legge 448/2001 che attribuisce alle Direzione scolastiche regionali la competenza nel distribuire le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche.
La Corte basa le proprie argomentazioni facendo riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione e sottolinea come già dal 1998, con il decreto legislativo 112, lo Stato aveva attribuito alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, alla suddivisione del territorio in ambiti funzionali e alla programmazione, sul piano regionale, della rete scolastica.
Secondo il nuovo dettato dell’art. 117 della Costituzione – sottolinea la Corte – in fatto di programmazione scolastica lo Stato deve limitarsi a regolamentare solamente i principi fondamentali.
Pertanto la distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche è un compito che spetta non agli Uffici scolastici regionali, ma direttamente alle Regioni che non possono in alcun modo essere espropriate di tale funzione.
Ma in concreto cosa accadrà ora?
La Corte ha precisato che la norma – pur essendo costituzionalmente illegittima – rimarrà in vigore fino a quando le singole Regioni non avranno approvato una legge che definisca regole e strumenti operativi che consentano di provvedere alla distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche.
Come si può intuire la sentenza è di grande rilievo in quanto apre la strada ad una gestione del tutto nuova degli organici del personale docente, amministrativo e ausiliario della scuola.
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