Una volta che sono stati pubblicati gli esiti della mobilità definitiva, i docenti fanno le giuste ed opportune valutazioni se produrre o non produrre domanda di assegnazione provvisoria. Un docente pienamente soddisfatto dalla domanda di trasferimento o passaggio, non ha motivo di richiedere l’assegnazione provvisoria, mentre un docente che si vede trasferito in una sede a lui non gradita, potrebbe decidere di provare, attraverso l’assegnazione provvisoria, il ricongiungimento ai suoi familiari. Queste normali valutazioni di fare o non fare domanda di assegnazione provvisoria, in base alla sede di titolarità avuta con il trasferimento, possono essere turbate da improvvise quanto inaspettate rettifiche dei trasferimenti. Allora una domanda è d’obbligo: “ In caso di rettifica degli esiti del trasferimento di uno o più docenti, cosa si può fare se la scadenza dell’assegnazione provvisoria è oltrepassata?”.
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In tal caso l’ipotesi di CCNI sulla mobilità annuale è molto “garantista” rispetto ai docenti che subiscono una rettifica dell’esito della mobilità. Per tali docenti, ma anche per tutto il personale scolastico, è consentita una proroga dei termini di scadenza per produrre l’istanza di assegnazione provvisoria. Infatti il comma 10 dell’art.1 dell’ipotesi del CCNI mobilità annuale del 15 giugno 2016, prevede: “ Il personale interessato da eventuali rettifiche apportate alle operazioni di mobilità relative all’a.s.2016/2017 verrà rimesso nei termini per la presentazione delle sopra citate domande (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie), prevedendo 5 giorni successivi alla data di comunicazione della rettifica stessa”. Ovviamente tale opportunità sarà consentita solo al personale che ha subito l’effetto di una rettifica della mobilità. Tale domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria non sarà prodotta, come normalmente avviene, in modalità online, ma con domanda su modello cartaceo.