Nella seduta del 21 maggio, su proposta del Ministro dell’Istruzione, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in attuazione della legge-delega 53/2003, il decreto legislativo che disciplina il "diritto-dovere all’istruzione e alla formazione di ciascuna persona, a partire dal primo anno della scuola primaria, per il raggiungimento del pieno successo formativo".
La legge n. 53/2003 prevede, infatti, che sia assicurato a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. L’innalzamento dell’obbligo dagli attuali nove a dodici anni sarà graduale, ma già dall’anno scolastico 2004-2005 l’obbligo scolastico sarà esteso di un anno, passando quindi ai 16 anni di età.
Tra i punti previsti dal provvedimento, che introduce il concetto di diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione sostituendo quello che finora era denominato "obbligo scolastico e formativo", vi sono la responsabilità dei genitori, o di ne fa le veci, per l’adempimento del dovere di istruzione e formazione dei minori (per i genitori inadempienti, come peraltro dettato dalle norme attualmente in vigore, sono previste sanzioni) nonché la vigilanza dei Comuni sull’adempimento da parte dei genitori del dovere di mandare i figli a scuola fino ai 18 anni. Anche al fine di evidenzierà l’elenco nominativo degli eventuali abbandoni scolastici, è prevista la raccolta di dati da parte dell’Anagrafe nazionale degli studenti che sarà istituita presso il Miur.
Nell’ambito del secondo ciclo, il decreto stabilisce la possibilità (attraverso apposite iniziative didattiche finalizzate all’acquisizione di una preparazione adeguata al nuovo percorso scelto) di cambio di indirizzo all’interno del sistema dei licei e di passaggio tra i due sistemi di istruzione (licei ed istruzione e formazione professionale).
Anche i percorsi formativi svolti con contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento di un titolo di studio danno origine a crediti formativi utili per l’eventuale passaggio nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale.
Nella stessa seduta, il Consiglio dei Ministri ha anche approvato, sempre in via preliminare, il decreto legislativo che introduce il concetto di alternanza scuola-lavoro nel processo formativo del secondo ciclo di istruzione. Quest’altro decreto attuativo della riforma Moratti stabilisce che gli studenti compresi fra i quindici ed i diciotto anni di età, iscritti nei licei o nei percorsi di istruzione e formazione professionale, potranno scegliere l’alternanza scuola-lavoro per acquisire competenze spendibili sul mercato del lavoro. Le ore dedicate a questo tipo di formazione "pratica" saranno scalate da quelle previste dall’insegnamento corrispondente. Tali particolari percorsi formativi, che potranno essere scelti dagli studenti di età superiore ai 15 anni, saranno attuati sulla base di convenzioni stipulate con enti pubblici e privati, con imprese, con le Camere di commercio, con il mondo del no profit.
I due decreti saranno sottoposti al parere della Conferenza unificata Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari.