Il dirigente scolastico che sostiene di avere l’assoluto potere di redigere l’orario di servizio dei docenti a suo piacimento, è completamente fuori strada.
La responsabilità di redigere l’orario scolastico di una scuola e di conseguenza anche l’orario settimanale di servizio dei docenti, è certamente del dirigente scolastico, ma il Testo Unico sulla scuola, attualmente vigente, pone delle chiare ed evidenti limitazioni al possibile e poco auspicabile libero arbitrio del capo d’Istituto, sulla questione della composizione dell’orario scolastico.
Nell’art.25 comma 2 del D.l.vo 165/2001 è disposto che il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. Il rispetto delle competenze collegiali, da parte del dirigente scolastico, è ancora una volta richiamato e confermato nella stessa legge 107/2015 e con precisone al comma 78. Infatti bisogna sapere che allo stesso Collegio dei docenti spetta, ai sensi dell’art. 7 lettere (b) e (d) del Testo Unico della scuola, il diritto di “ formulare proposte per l’orario delle lezioni e lo svolgimento delle altre attività scolastiche tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto e valutare periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica”.
Quindi per quanto suddetto la formulazione dell’orario delle lezioni è quindi prerogativa del Dirigente, ma il profilo delineato dall’art.25 D.Lgs. 165/01 delimita, con ogni evidenza, i suoi poteri organizzatori subordinandoli alle competenze in materia di didattica del Collegio dei docenti e anche del Consiglio d’Istituto che ne determina i criteri.
Per cui anche l’orario dei docenti assegnati al potenziamento deve rispettare i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto e non può essere formulato in modo penalizzante rispetto agli altri docenti.