A volte capita che improvvisamente il docente si senta male e sia costretto a prendere un periodo di malattia. Spieghiamo come si deve comportare il docente in tal caso.
Il comportamento del docente che si assenta per motivi di malattia è il medesimo a prescindere se si tratti di un docente di ruolo o di un docente con contratto a tempo determinato. In ogni caso il docente che si dovesse assentare per malattia è tenuto a dare immediata comunicazione alla scuola. Inoltre il docente deve fare inviare il certificato medico attestante i gironi di malattia in modo tale che venga trasmesso direttamente dal proprio medico all’amministrazione per via telematica. Infatti l’art. 55 septies del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 69 del D.Lgs n. 150/2009, prevede che il certificato medico attestante l’assenza per malattia dei dipendenti pubblici sia inviato, per via telematica, direttamente all’INPS dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia. Una volta ricevuto il certificato, l’INPS lo invia immediatamente, sempre per via telematica, alla scuola di appartenenza del docente. La su citata norma specifica che l’inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica, come sopra descritti, costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione.
Il docente deve dichiarare al medico di insegnare presso una data scuola e deve fornire l’indirizzo preciso della scuola dove presta servizio, deve anche fornire allo stesso l’indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello comunicato in precedenza alla segreteria della propria scuola.
Una volta che il medico ha inviato telematicamente la certificazione di malattia, la scuola può attivare il controllo di visita fiscale. È bene ricordare che le fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali vanno dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18. Se la malattia è di carattere ordinario, come per esempio una influenza, è bene sapere che per i primi 10 giorni di ogni evento di malattia vengono applicate le detrazioni stipendiali previste dal decreto Brunetta, che di norma sono pari ad € 8 medie al giorno.
Qualora il docente avesse bisogno di allontanarsi dalla propria abitazione, durante le fasce di reperibilità, per sottoporsi a visite mediche, per controlli di analisi cliniche o qualsiasi altro accertamento specialistico, è tenuto a darne preventiva comunicazione alla scuola.
I docenti di ruolo hanno diritto in un triennio a 18 mesi di malattia, di cui i primi 9 con intera retribuzione fissa mensile, ivi compresi la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio; i successivi 3 mesi il 90% di quanto suddetto; i successivi 6 mesi il 50% di quanto già detto.
I docenti precari annuali al 30 giugno o al 31 agosto, hanno diritto ad un massimo di 9 mesi di malattia in un triennio. Il primo mese al 100% della retribuzione, secondo e terzo mese al 50% della retribuzione, i successivi 6 mesi senza assegni.
I docenti precari con nomina del Ds fino all’avente diritto o per supplenze di docenti di ruolo (quindi incaricati per supplenze brevi e saltuarie), tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.