Quando si parla di reti di ambito, nelle scuole continuano a regnare incertezza e confusione: eppure si tratta di novità previste dalla Legge107/2015 (commi dal 70 al 74).
In quei commi, si riportava che “gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti «accordi di rete»”.
Successivamente, “entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca emana apposite linee guida riguardanti i princìpi per il governo delle reti e per la definizione degli accordi di rete”.
Accordi di rete finalizzati ad individuare:
a) i criteri e le modalità per l’utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell’offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;
b)i piani di formazione del personale scolastico;
c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;
d) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.
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Lo scorso mese di giugno, al Miur sono state pubblicate, ben oltre i 120 giorni previsi dalla riforma, le linee guida. Che comprendono anche la specifica valenza su rete di ambito e di scopo:
la rete di ambito, che riunisce stabilmente tutte le scuole statali, dell’ambito territoriale individuato dall’USR;le scuole paritarie partecipano alla rete d’ambito, in relazione alle azioni e alle attività che ne coinvolgono finalità e funzioni’;
le reti di scopo, che si costituiscono spontaneamente tra le scuole, anche oltre l’ambito di appartenenza, per il perseguimento di precisi scopi che trovano riscontro nelle priorità individuate per il territorio dell’ambito o in più specifiche esigenze locali e/o nazionali.
Nelle stesse linee guida, è riportato che “le reti sono forme di aggregazioni di istituzioni scolastiche attorno ad un progetto condiviso. Con l’accordo di rete di ambito e con l’accordo di rete di scopo, le scuole potranno, come previsto dalla Legge 107/2015, esercitare in comune una o più attività, rientranti nei rispettivi Piani dell’Offerta Formativa, allo scopo di accrescere la reciproca competenza innovativa scolastica”.
Tutto chiaro, quindi? Non proprio. Perché in questi giorni, Collegi dei Docenti e Consiglio d’Istituto sono impegnati nella formazione delle delibere di adesioni alle stesse reti. Ma regna, dicevamo, l’incertezza.
C’è chi teme, ad esempio, di ritrovarsi scuola “capofila”, a cui spetterà l’onore (o l’onere?) di gestire le scuole dell’ambito. Ad iniziare dalla scelta dei supplenti, sino alla definizione degli organici. Con queste scuole “capofila” di ambito e che gradualemente prenderanno in carico sempre più funzioni amministrative. Soprattutto, spetterà a questi istituti decidere come investire i fondi della formazione permanente del personale, in particolare dei docenti, presentata nei giorni scorsi al Miur. Perchè, gradualmente, gli ex provveditorati sono destinati a sparire.
Per questi motivi, probabilmente “fiutando” l’iperlavoro in arrivo, alcuni istituti si stanno opponendo, producendo delle delibere che esprimono perplessità, chiedendo chiarimenti sulle scuole con cui dovranno allearsi e confrontarsi.
In certi casi, si è giunti a chiedere perché costituire la rete con quelle scuole (prescelte dall’Ufficio scolastico regionale) e non altre. Talvolta, sono state emesse anche delle delibere che bocciano la richiesta di adesione provenuta dall’Usr. E non deve essere stato un caso isolato. Perché il direttore generale del Miur, che segue le nuove reti territoriali, ha già chiamato a raccolta i ds degli istituti “dissidenti”. Per spiegare loro che non è possibile non aderire al progetto. In tal caso, si andrebbe contro la L. 107/15.
Rimane da capire, per quale motivo, allora, per aderire alla Rete di ambito occorra il consenso degli organi collegiali (visto che è già tutto pronto). Mai come stavolta, al Miur avrebbero fatto meglio a definire la procedura, la delibera, come un atto dovuto. E tutti, ad iniziare dai docenti ma anche gli stessi presidi, avrebbero compreso prima.
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