In una scuola una Ds autorizza l’assemblea di Istituto ai ragazzi, ordina ai docenti, citando il contratto di lavoro, turni di vigilanza secondo il loro orario di servizio.
In tale circolare “bislacca” è scritto: “Su richiesta dei rappresentanti d’Istituto, si autorizza l’assemblea d’Istituto per il giorno XXXXXXX dalle ore 09.00 alle ore 12.00. I docenti, a norma di contratto di lavoro, saranno presenti e vigileranno secondo il proprio turno di lavoro. Gli alunni al termine dell’assemblea potranno lasciare la scuola e fare rientro a casa”.
In questa circolare si comprende che il Ds, senza citare la norma del CCNL scuola, infatti scrive genericamente la frase “a norma di contratto di lavoro”, non facendo riferimento a commi e articoli del contratto, ordina una vigilanza degli alunni riuniti in assemblea e il rispetto del proprio orario di attività didattica, contrariamente a quanto previsto dalla legge 297/94 e quindi anche dal contratto di lavoro.
Infatti è utile ricordare il comma 8 art.13 del D.lgs.297/94: “non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino”.
In tale norma si utilizza il verbo “possono assistere” e non “devono assistere” ed inoltre è ribadito che l’assistenza scaturisce da un libero e spontaneo “desiderio” del docente. In tale comma non è volutamente menzionato il termine vigilanza. È noto che l’assemblea d’Istituto interrompe la regolare attività didattica e il normale svolgimento della programmazione e di conseguenza i docenti non hanno l’obbligo di seguire il proprio “turno” o meglio dire “orario” di lavoro.
Ecco cosa scrive il Miur nelle sue pagine in riferimento alle assemblee studentesche: “la normativa non prevede alcun obbligo di presenza dei docenti alle assemblee di istituto degli studenti, nei giorni di svolgimento dell’assemblea studentesca e in assenza di riunioni collegiali appositamente programmate”.
Pare evidente che la circolare della Ds in questione oltre ad essere bislacca e anche forviante, in quanto cita norme contrattuali che lo stesso Miur disconosce. Quindi si può tranquillamente dire, anzi è la normativa interpretata dallo stesso Miur che lo afferma, che i docenti non sono obbligati alla vigilanza delle assemblee studentesche e, se non ci sono attività collegiali programmate, non sono obbligati nemmeno al rispetto dell’orario scolastico da svolgere contestualmente all’interruzione delle lezioni per lo svolgimento dell’assemblea.