Home Politica scolastica Il vincolo triennale nella mobilità per adesso permane

Il vincolo triennale nella mobilità per adesso permane

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Qualcuno sostiene, incautamente e superficialmente, che con il prossimo contratto sulla mobilità si possano superare i tanto odiati vincoli.

Purtroppo la realtà delle cose è un’altra, non piacerà leggerla ma bisogna saperla: “Per adesso, nella mobilità per l’anno scolastico 2017/2018, permangono il vincolo triennale per chi deve spostarsi di provincia e il vincolo quinquennale per chi vuole passare da sostegno a disciplina”.

Non si tratta di eliminare il vincolo triennale per i trasferimenti interprovinciali per via contrattuale, infatti questo è impossibile perché tale vincolo è stato inserito da una legge. È il caso di ribadire che un contratto non può annullare una legge dello Stato o non tenerne conto. Quindi i docenti di ruolo che si trovano nel triennio al momento non possono trasferirsi in altra provincia. Di fatto solo una legge può modificare il vincolo triennale di permanenza in una provincia come è accaduto con l’emendamento all’art.1 comma 108 della legge 107, approvato dal Senato il 27 aprile 2016, con cui si è consentita anche per l’anno scolastico 2016/2017 la richiesta di assegnazione provvisoria interprovinciale sui posti dell’organico dell’autonomia nonché sul contingente di posti di cui all’articolo 1, comma 69 della legge 107/2015, pure per i docenti sottoposti a vincolo triennale

È utile sapere che, ai sensi dell’art.399 comma 3 della legge 297/94, i docenti neoassunti in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Pare chiaro che per superare i vincoli triennali per i docenti immessi in ruolo nel 2015/2016, al fine di richiedere trasferimento interprovinciale, bisogna intervenire con una legge che abroghi il comma 3 dell’art.399 del Testo Unico.

Quindi è assolutamente necessario raffreddare i facili entusiasmi di chi ha pensato che verranno abbattute tutte le fasi della mobilità, partendo da quella comunale, per passare alla provinciale e per finire con l’interprovinciale, con la conseguente abolizione dei vincoli. Restano, almeno per adesso, le fasi su citate, forse si potrebbe anche introdurre quella di ambito e restano, sempre al momento, anche tutti i vincoli.