L’Inail tutela i lavoratori nel caso di infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro.
Il cosiddetto infortunio in itinere può verificarsi, inoltre, durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi (come avviene spesso per il personale scolastico, costretto a spostarsi da una scuola all’altra), oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.
Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari. Al contrario, il tragitto effettuato con l’utilizzo di un mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, è coperto dall’assicurazione solo se tale uso è necessitato.
Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa a eccezione di alcuni casi particolari, ossia se vi siano condizioni di necessità o se siano state concordate con il datore di lavoro. Esistono, tuttavia, alcune eccezioni. Ad esempio:
- interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro
- interruzioni/deviazioni “necessitate” ossia dovute a causa di forza maggiore (ad esempio un guasto meccanico) o per esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio il soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (esempio: prestare soccorso a vittime di incidente stradale)
- interruzioni/deviazioni “necessarie” per l’accompagnamento dei figli a scuola
- brevi soste che non alterino le condizioni di rischio.
Per quanto riguarda, in particolare, la deviazione dal percorso casa-lavoro effettuata dal genitore per accompagnare i figli a scuola, l’Inail ha riconosciuto la tutela degli infortuni, ma subordinatamente alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso da parte dell’Istituto stesso.
Le indicazioni riguardanti l’indennizzabilità dei casi in questione sono contenute nella Circolare n. 62 del 18 dicembre 2014.
La materia è disciplinata dal dlgs 38/2000, che all’art. 12 prevede l’esclusione della tutela nel “caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate” e precisa che “l’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti”. Anche dopo la sua entrata in vigore, però, il significato da attribuire al concetto di “esigenze essenziali” ha continuato a suscitare perplessità in fase di applicazione e l’Istituto finora aveva escluso dalla copertura assicurativa gli infortuni occorsi durante il percorso interrotto o deviato effettuato dai genitori per accompagnare i figli a scuola.
La possibilità di estendere la tutela assicurativa anche a questi casi tiene conto dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione, e in particolare del “criterio della ragionevolezza” attraverso il quale, salvaguardando le esigenze umane e familiari del lavoratore costituzionalmente garantite, e conciliandole con i doveri derivanti dal rapporto di lavoro, la Suprema Corte ha reso sempre più penetrante la protezione assicurativa, sulla falsariga di quanto avviene in altri Paesi europei, come in Francia e Germania, che riconoscono la possibilità di indennizzare gli infortuni occorsi durante le deviazioni o le interruzioni “necessitate” per il soddisfacimento di esigenze familiari.
L’Inail ha fatto propri questi orientamenti, accogliendo quindi la possibilità di indennizzare anche in caso di deviazioni l’infortunio in itinere, con una precisazione: il riconoscimento dell’indennizzo “è subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso” – come l’età dei figli, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza dei figli – “attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e ‘necessitato’ tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata”.