I tavoli tecnici per redigere il CCNI mobilità 2017/2018 saranno convocati presumibilmente il 9 gennaio 2017. Vediamo come dovrebbe funzionare la prossima mobilità.
La mobilità avverrà, per i diversi ordini e gradi di scuola, attraverso un’unica fase che verrà suddivisa nella prima operazione provinciale e nella successiva interprovinciale.
La domanda di mobilità verrà presentata tramite le istanze online, e chi volesse produrre domanda di trasferimento e contemporaneamente di passaggio di ruolo, presumibilmente dovrà presentare due distinte domande, sapendo che in caso di soddisfazione di entrambe, precede quella di passaggio di ruolo, che di fatto annulla quella di trasferimento. Sarà anche possibile presentare, anche in questo caso con due istanze differenti, la domanda di trasferimento provinciale e contemporaneamente quella interprovinciale (anche per più province), l’operazione del trasferimento interprovinciale, se soddisfatta, renderebbe nulla la domanda di trasferimento provinciale.
Resta abrogata, nella mobilità provinciale, la fase comunale. Non saranno più disponibili i codici sintetici dei comuni e dei distretti. Con l’abolizione della fase comunale nei trasferimenti della fase provinciale, cambia il funzionamento della mobilità rispetto al passato. Infatti in passato il docente A con 50 punti che chiedeva la scuola X del comune in cui era già titolare precedeva il docente B con 100 che punti chiedeva sempre la scuola X provenendo da fuori comune, con l’abolizione della fase comunale questo non accadrà più. In buona sostanza nella scuola X arriverà il docente B con più punti anche se proviene dal comune più distante della provincia rispetto al comune della scuola X. Probabilmente l’abolizione della fase comunale impedirà ai docenti soprannumerari di avere, come avevano in passato, la precedenza per il rientro nel comune di ex titolarità. Resta con molte probabilità la precedenza nell’ottennio di rientro nella scuola di precedente titolarità, se il docente soprannumerario farà domanda condizionata al rientro nella scuola dove ha perso posto. Non potendo più esprimere i codici dei comuni, anche il ricongiungimento al coniuge nel dato comune o le precedenze riferibili ai comuni, dovranno essere modificate con norme sostitutive rispetto a quelle del passato.
La mobilità interprovinciale che si svolge come operazione successiva a quella provinciale, può avvenire su un massimo di 15 preferenze per tutti gli ordini si scuola. Al massimo possono essere richieste 5 scuole, le altre 10 preferenze possono essere ambiti o province. Non dovrebbe essere impedito chiedere fino a 15 ambiti o fino a 15 province. I posti a diposizione per la mobilità interprovinciale sono il 40% dei posti disponibili. Infatti il 60% resterà accantonato per le immissioni in ruolo, il 30% per la mobilità territoriale interprovinciale e il 10% per la mobilità professionale.
Infine è utile ricordare che il punteggio del servizio preruolo svolto in qualsiasi ordine di scuola, verrà equiparato al servizio di ruolo sia per la mobilità provinciale e interprovinciale volontaria, mentre resterà dimezzato per i primi 4 anni e i due terzi per i successivi anni per la mobilità d’ufficio e per le graduatorie interne d’Istituto.