Nell’accordo della mobilità 2017/2018 la parola d’ordine è stata semplificazione. Per cui si è deciso di abrogare i codici sintetici di comune e distretto.
Restano soltanto le preferenze puntuali con i codici meccanografici delle scuole e le preferenze sintetiche degli ambiti territoriali e delle province con i codici meccanografici.
Con l’abrogazione del codice sintetico del comune, ci saranno delle inevitabili novità da decidere in sede di contratto della mobilità. Per esempio, non esistendo più i codici sintetici dei comuni, non sarà più possibile avere i 6 punti di ricongiungimento al coniuge nel comune di residenza del marito o della moglie.
Non sarà più possibile per il personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità perché perdente posto, avere il titolo, con precedenza tra comuni della stessa provincia, a rientrare a domanda, nell’ottennio successivo al trasferimento d’ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà.
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Anche il personale che per esempio assisteva in un dato comune il genitore disabile con gravità, aveva la precedenza nei movimenti, sempre a condizione che avesse espresso il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti.
Anche in questo ultimo caso, l’abrogazione del codice sintetico del comune e del distretto, obbligherà alla modifica della norma.
Adesso siamo in attesa di conoscere le modifiche che consentiranno di avere attribuiti, per esempio, i 6 punti per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli, certo è che non sarà più possibile inserire il codice sintetico del comune per tale ricongiungimento.